Secondo consolidata giurisprudenza (ex multis: T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 533/2021), l’obbligo di rimozione di rifiuti incombe, in via principale, sul soggetto che pone in essere l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale, per cui “chi inquina paga”.
Più in dettaglio, ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, il proprietario o il titolare di altro diritto di godimento è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva, ma soltanto ove sia responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l’adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia), ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l’illecito.
Ai fini della imputabilità della condotta, occorre, d’altra parte, che gli organi di polizia svolgano approfonditi accertamenti, in contraddittorio con i soggetti interessati, di talché, in mancanza, non possono porsi obblighi a carico dei proprietari o titolari di diritti di godimento delle aree (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3786/2014; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 5783/2018; T.A.R. Puglia, Bari, n. 287/2017), in quanto deve escludersi la natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene.
Per regola generale, infatti, non è configurabile una responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile, in ragione di tale sola qualità (T.A.R. Liguria, n. 1110/2016).
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso in esame, il T.A.R. Campania Napoli, Sezione V, 19 settembre 2022, n. 5818, ha rilevato l’illegittimità dell’avversata azione amministrativa, poiché il ricorrente era stato individuato quale destinatario degli obblighi di rimozione e di smaltimento, in forza della mera qualità di proprietario del terreno, oggetto di sversamento da parte di ignoti, oltre tutto, in mancanza di accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi ed enti preposti al controllo.
E, proprio riguardo al contraddittorio con i soggetti interessati, ha formulato il seguente principio di diritto: «Sotto il profilo procedimentale, sussiste certamente la violazione del contraddittorio, imposto dall’articolo 7 della L. 241/1990; difatti, l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, ex articolo 192 del Codice dell’Ambiente, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, n. 1128/2020; Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1301/2016; T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V, n. 4500/2020 e n. 6448/2018; T.A.R. Puglia – Lecce, n. 1569/2017)».
Tanto sopra detto, il giudice amministrativo partenopeo ha, consequenzialmente, annullato l’ordinanza con la quale il sindaco del Comune di Visciano aveva intimato la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati in un’area privata, in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, risultando così violato il diritto alla partecipazione procedimentale, anche al fine di poter dimostrare l’assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa.