Quesito: Commercio aree pubbliche in assenza documentazione al seguito. – Regione Campania.

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Domanda:

Comandante, buongiorno, ogni tanto vi disturbo: per il commercio su area pubblica in forma itinerante vi è l’obbligo per il titolare di avere con sé tutta la documentazione? Qual è la relativa sanzione?

Grazie per la risposta che ci potete fornire.

Agente C. A. Polizia Municipale di P. (NA)

Risposta

L’art 61, comma 4, della legge regionale della Campania 21.04.2020, n. 7, stabilisce che l’operatore commerciale su aree pubbliche, nel corso della sua attività, ha l’obbligo di tenere al seguito ed esibire agli Agenti il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

L’art. 147 della stessa legge determina tutte le sanzioni relative alle violazioni delle attività commerciali sulle aree pubbliche.

Da un riscontro effettuato, si è accertato che detto art 147, purtroppo, non ha previsto alcuna sanzione per la mancanza al seguito della documentazione relativa all’autorizzazione per l’attività di commercio e l’omessa esibizione agli Agenti.

Pertanto, al momento del controllo, si può solo procedere a diffidare l’operatore a esibire successivamente il titolo abilitativo presso il comando di polizia municipale..

Nel contempo, l’Agente potrà effettuare accertamenti presso il comune di residenza o il comune ove il soggetto dichiara di aver presentato la documentazione per l’esercizio della attività (Scia) al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato al momento del controllo. In caso di esito negativo, si procederà a verbalizzare l’operatore per la mancanza dei titoli abilitativi richiesti e presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 495 C. P. per le false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale.

Si ricorda, infine, che gli operatori commerciali che vendono prodotti alimentari, oltre al titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività – Scia – dovranno essere in possesso  anche della Scia sanitaria.

In mancanza di quest’ultimo titolo, si evidenzia che il titolare dovrà essere punito ai sensi del D. Lgs. 193/07, art. 6, comma 3, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00, pmr di € 3.000,00-

            C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

 

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