Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) con sentenza 2085 del 28 luglio 2022, ha rimarcato che, per le “insegne di esercizio” deve valere un’interpretazione restrittiva, occorrendo anche per esse una espressa autorizzazione all’installazione.
Ci si deve intendere, quindi, sulla nozione di “insegna di esercizio”.
A tal fine l’art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada definisce “insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”. La nozione di insegna di esercizio, comportando una deroga al divieto di installazione di impianti pubblicitari lungo e in vista delle autostrade, va intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in cui essa serva esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa, con esclusione di qualsivoglia funzione di carattere pubblicitario, potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4867 del 2017, n. 710 del 2016, n. 3782 del 2007; T.A.R. Bologna, sez. I, 20.03.2017 n. 236). Dunque, per insegna di esercizio deve intendersi l’insegna che risulti installata sulla sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’impresa medesima, nel rispetto del dettato dell’art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3974).
La sentenza ribandisce anche che per gli impianti pubblicitari non è applicabile l’istituto del silenzio-assenso, trattandosi di strutture interferenti con la sicurezza stradale, come tali non rientranti nel novero della semplificazione di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, per i quali è necessaria l’autorizzazione esplicita, come previsto dalla normativa vigente (art. 23, d.lgs. n. 285 del 1992, d.P.R. n. 495 del 1992, d.lgs. n. 446 del 1997). In particolare, con riferimento al tema che occupa è stato affermato che il termine per la definizione delle domande di installazione di cartelli pubblicitari, previsto dall’art. 53, comma 5, del d.p.r. n. 495/1992 non riveste carattere perentorio (ma ordinatorio), non risultando espressamente qualificato dalla norma come tale e il decorso del termine non comporta il formarsi del silenzio assenso sulle relative domande (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 18.06.2014, n. 3414)