Prendere a martellate le auto in sosta implica ancora danneggiamento penalmente punibile.

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Prendere a martellate le auto in sosta implica ancora danneggiamento penalmente punibile.

Anche dopo la depenalizzazione del reato di danneggiamento semplice, apportata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, l’art. 635 c.p., comma 2, n. 1, ultima parte, sanziona tuttora penalmente il danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede ai sensi dell’art. 625 c.p., comma 1, n. 7. Infatti l’abolitio criminis non è stata integrale poichè il nuovo testo dell’art. 635 c.p., comma 1, continua a reprimere penalmente il danneggiamento di beni altrui commessi con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico del delitto di cui all’art. 331 c.p.; del pari, il comma 2 del novellato art. 635 ha mantenuto la sanzione penale dei fatti di danneggiamento commessi nei confronti di beni di particolari tipologie. La Corte di cassazione (da ultimo: Cass. pen. Sez. V, Sent., 13-11-2017, n. 51622) ha avuto modo di precisare che “In tema di danneggiamento, il fatto già previsto come reato dall’art. 635 c.p., comma 2, n. 3, in quanto commesso sulle cose indicate dall’art. 625, n. 7, conserva rilevanza penale anche nella vigenza del nuovo testo, introdotto dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 2, comma 1, lett. i), in quanto tra il nuovo ed il previgente testo della norma sussiste un nesso di continuità e di omogeneità, non avendo il D.Lgs. n. 7 del 2016 prodotto una generalizzata abolitio criminis della fattispecie, bensì solo la successione di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre.” (Cfr. Anche: Sez. 7, n. 20635 del 16/02/2016). La ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625, n. 7, terza ipotesi, codice penale, non è correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la cosa, ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato (Sez. 2, n. 11977 del 04/07/1989). La Cassazione, ha quindi ripetutamente affermato che nel caso di veicoli lasciati incustoditi non basta ad escludere la aggravante dell’esposizione alla pubblica fede un qualsiasi ostacolo frapposto alla sottrazione, ma occorre che l’ostacolo sia tale da affermare la non omissione della custodia e la difficoltà dell’intervento di terzi, per modo che il ladro non possa superare l’ostacolo senza dare l’allarme; onde ricorre l’aggravante nel caso di furto di automobile lasciata incustodita nella pubblica via, non avendo rilievo l’uso di congegni antifurto, sia perchè le esigenze del traffico attuale hanno fatto sorgere la consuetudine di lasciare incustodito in luoghi pubblici il predetto mezzo di locomozione, sia perchè l’ingegnosità dei delinquenti ha sempre trovato modo di superare tali ostacoli. (Sez. 2, n. 4557 del 07/01/1976). Il montaggio di un congegno antifurto non elimina quindi il pubblico affidamento della res (Sez. 2, n. 8504 del 16/05/1985). Parimenti è stata ritenuta sussistere l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7 – sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un’autovettura dotata di antifurto satellitare, che, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all’azione delittuosa con il successivo recupero del bene (Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014; Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014). Con l’evolversi della tecnologia, le stesse considerazioni sono state estese all’ipotesi della presenza di un sistema di videosorveglianza, che, ancorchè consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate dalla telecamera, non costituisce di per sè una difesa idonea a impedire la consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo (Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007 – dep. 2008). Pertanto, la presenza di sistemi di allarme e videoregistrazione, se può facilitare una reazione contro il furto o il danneggiamento del bene esposto alla pubblica fede o l’individuazione del colpevole, non elimina quell’affidamento alla protezione assicurata dal senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato, che è a fondamento della previsione normativa, sì da giustificare l’aggravamento della pena e nella fattispecie la persistente rilevanza penale della condotta.

Merita, quindi, di essere condannato, in sede penale chi abbia colpito con un martello l’autovettura di un terzo parcheggiata sulla pubblica via, in quanto continuano a ricorrere le condizioni, per come sopra spiegato, della rilevanza penale di tale condotta o similari condotte di danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede (come le auto in sosta).

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