Quesito: Cessazione attività esercizio di vicinato- comunicazione.
Salve, volevo chiedere in merito alla chiusura di un esercizio di vicinato quanto tempo deve decorrere dalla chiusura dello stesso, prima di contestare la mancata comunicazione di cessazione (art. 26 c. 5 e art. 22 c. 3, D.lgs 114/98)?
N.B. Nel mio caso il soggetto in questione ha inviato comunicazione al SUAP di chiusura contratto d’affitto.
Grazie e buona giornata, Ag. Sc. di Polizia Municipale A. R. (Socio ANVU)
Risposta
Si premette che l’articolo 26, comma 5 del D. Lgs. 114/98 stabiliva che: “E’ soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nonché la cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7”.
Ricordiamo che il predetto comma 1 dell’art. 7, che prevedeva che “l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato erano soggetti a previa comunicazione al comune competente e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”, è stato abrogato dal comma 3 dell’articolo 65 del decreto legislativo 59/2010, mentre il comma 2 dello stesso art. 7 è stato modificato dal comma 2 del suddetto art. 65, prevedendo che: “la parola comunicazione è sostituita dalla seguente: segnalazione certificata di inizio attività”.
Inoltre, il D. L. 5/2012, all’art. 12, comma 4, nell’ambito della semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche ha previsto che dovevano essere individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, scia o a semplice comunicazione
Il Ministero dello Sviluppo Economico con due risoluzioni, la n. 45718 del 19.3.2014 e la n. 72134 del 29.4.2014, per quanto innanzi evidenziato, ha sostenuto che:
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L’operatore che intende cessare l’attività non è più tenuto a dare preventiva comunicazione al comune, ne a presentare la scia, bensì una mera comunicazione anche successiva alla cessazione dell’attività;
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Ai fini dell’individuazione dei tempi di presentazione della comunicazione, nulla prevedendo la normativa vigente, si può far riferimento “… al termine prescritto nel caso di cessazione dell’attività dell’esercizio commerciale, che va comunicata al REA entro il termine di 30 giorni dalla data in cui avviene, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 9-3-1982, nonché nel caso di cessazione dell’impresa da comunicare al Registro Imprese nel termine sempre di trenta giorni, secondo quanto disposto dall’articolo 2196 Codice civile, ove trattasi di impresa individuale. L’articolo 2495 del Codice civile, nel caso di società di capitali e l’art. 2312 per le società di persone, pur disponendo l’obbligo di procedere a cancellazione, non prevedono un termine di adempimento”.
In conclusione, possiamo sintetizzare precisando che la cessazione dell’attività deve essere comunicata al Comune, anche successivamente, e comunque nel termine di trenta giorni.
Conseguentemente, in mancanza, trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 22, comma 3, del D. Lgs. 114/98.
C. te Michele Pezzullo