QUESITO
Verificata la mancata ottemperanza a demolire, da parte del Comando di P.L., con relazione di verbale di sopralluogo comunicato al Servizio Tecnico del comune, si vuole sapere a chi spetta l’irrogazione dell’eventuale sanzione amministrativa e/o la quantificazione della stessa.
RISPOSTA
Si presume che la sanzione per “sanzione”, nel caso di cui al succinto quesito, ci si voglia riferire a quella prevista dal Comma 4 bis del vigente articolo 31 del TUED, a mente del quale “L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”.
Se questo è il caso, al momento dell’accertamento dell’inottemperanza, il personale di Polizia Locale DOVEVA anche contestare la violazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.689/1981 ai destinatari dell’ordinanza di demolizione, ammettendo al pagamento in misura ridotta, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 16 della citata Legge, nonché informando i trasgressori della facoltà di presentare scritti difensivi all’autorità competente.
Il Sindaco, virtualmente, è l’autorità competente quante volte la materia appartenga al Comune come nel caso di specie; tuttavia si tratta di una tipica competenza gestionale quella consistente nella irrogazione della sanzioni.
Per identificare chi sia il funzionario o dirigente competente, se ciò non sia noto al richiedente parere, suggerisco di accedere alla sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune competente e verificare, alla voce “procedimenti” chi sia il soggetto designato. Se la sezione non ha informazioni complete ci si può rivolgere al responsabile della trasparenza per sapere chi, in base al funzionigramma vigente, ha tale competenza tra i dirigenti comunali.
Mi preme precisare che se la Polizia Locale non contesta la violazione, l’autorità non può irrogare alcuna sanzione, quindi la responsabilità omissiva grava solo sull’autore della prima mancanza e non anche sul secondo.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo