“SEGNO DI RICONOSCIMENTO” NELL’ELABORATO SCRITTO DI UN CONCORSO PUBBLICO. – I CONFINI DELL’ANONIMATO

0
114

Il TAR Toscana sez. I 13/2/2017 n. 23 ha affermato il principio che In sede di concorso pubblico, perché possa configurarsi l’elemento del cd. “segno di riconoscimento” nell’elaborato scritto sono necessari due presupposti, ovverosia l’idoneità del segno di riconoscimento a raggiungere lo scopo e il suo utilizzo intenzionale.

 

Il Collegio ha  affermato che il principio di anonimato (espressione del valore dell’imparzialità e buon andamento) va applicato con intelligenza, proporzionalità e correlazione con l’altro fondamentale principio di massima partecipazione possibile, a sua volta correlato con due valori anch’essi di rango costituzionale: quello del lavoro e quello del buon andamento, sotto l’altro profilo dell’ampliamento della platea dei partecipanti per innalzare la possibilità statistica di scegliere i migliori: sicché non ogni “segno” astrattamente idoneo al riconoscimento può assurgere a causa escludente.

La giurisprudenza, infatti, ha delineato i confini entro i quali opera la regola dell’anonimato, individuando nell’idoneità del segno di riconoscimento e nel suo utilizzo intenzionale, i due elementi costitutivi della fattispecie legale.
Quanto all‘idoneità del segno, essa consiste, sì, nell’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, ma solo quando la particolarità riscontrata assuma un carattere “oggettivamente e incontestabilmente” anomalo, rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato (Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2013, n. 102; nello stesso senso Cons. St., Sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5114; Cons. St., Sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5511).
Quanto all’elemento psicologico della fattispecie, si è escluso che possa operare un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare, anche qui in modo oggettivo ed inequivoco, l’intenzionalità del concorrente di rendersi riconoscibile (cfr. Cons. St., sez. V, 17/01/2014, n. 202; idem, 1 aprile 2011, n. 2025).

TAR Toscana, con la sentenza 13 febbraio 2017, n. 230

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui