QUESITO: bicicletta pubblicitaria a noleggio; ammissibilità.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

Domanda

Nelle città, località vacanziere ecc., sono sempre più frequenti le biciclette alle quali è stato installato un carrello trainato sul quale è stato posizionato un pannello pubblicitario. Anche da noi è stato chiesto di poter esercitare tale attività, sottoponendo al pagamento della imposta pubblicitaria lo “spazio” utilizzato, quale fosse una vela pubblicitaria a nolo. Per meglio chiarire, le biciclette sono della Ditta X che effettua il nolo dello spazio pubblicitario (carrello), superando così l’ostacolo del divieto di pubblicità onerosa sui veicoli in quanto il veicolo (o meglio) il solo carrello in quel momento è  noleggiato dalla Ditta Y alla quale la pubblicità è rivolta. Al di là della iniziativa, degna di considerazione per l’originalità e del ritorno impositivo per l’Ente, mi sono posto il problema di valutare se tale utilizzo, per il CDS è legittimo. Dalle ricerche effettuate in rete mi è parso di individuare che solo Firenze, attraverso il regolamento sulla pubblicità ha di fatto inibito l’utilizzo di tali sistema pubblicitario. Posto che come detto prima la pubblicità sui veicoli è vietata a titolo oneroso, e può essere fatta solo su veicoli che siano immatricolati specificatamente come veicoli speciali ad uso pubblicitario (vele … camper …. Smart… ecc.) chiedo:

  • rientrando le biciclette nella categoria dei velocipedi e quindi dei veicoli si deve considerare la suddetta limitazione come effettiva anche per essi? 
  • Il fatto che il veicolo – bicicletta non debba/possa essere immatricolato come veicolo ad uso speciale costituisce una condizione favorevole, e quindi superabile sotto questo profilo?

Ciò che mi lascia perplesso è che anche le società che commercializzano tali sistemi (biciclette e rimorchi adattati allo scopo) nel rammentare che il Codice della Strada prevede la limitazione esposta, rimarcano che l’attività è lecita basta che si paghi l’imposta prevista.

 

 

Risposta

Per rispondere al quesito devo partire da una norma che pochi ricordano e che quasi nessuno applica. Si tratta del comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n°1/2012, a mente del quale: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in  ogni caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo, restrittivo  e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di  interesse pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni  di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti,  presenti e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all’ambiente,  al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla libertà, alla dignità umana e possibili  contrasti  con  l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.

Questa norma, apparentemente distante dalla tematica del quesito è, invece, molto calzante poiché diventa la “stella polare” dell’interpretazione giuridica quando ci si trovi innanzi a limitazioni di non precisa ricaduta sui casi concretamente trattati dalle amministrazioni.

Tutti conosciamo l’articolo 57 del Regolamento di esecuzione che reca le limitazioni alla pubblicità per conto terzi, in un ottica, a mio avviso contrastante con la normativa comunitaria e con il principio di libertà d’iniziativa economica. La norma, con riguardo alla possibilità di inquadrare i velocipedi tra “i veicoli adibiti al trasporto non di linea”, presenta una parte oscura, trattata in maniera superficiale dal TAR Toscana (sez. III, Sentenza n. 152 del 30.01.2004), sebbene non risolta da questo tribunale. Il TAR fiorentino sorvola sulla questione della natura libera/vietata della pubblicità sui velocipedi per conto terzi (tema diverso da quello oggetto del quesito che evidenzia un caso di noleggio senza conducente di velocipedi utilizzabili per la pubblicità in conto proprio) e si concentra sulla possibilità che abbia il comune di vietare tale attività, ma non a norma del codice della strada, bensì a norma della potestà di regolazione dell’impiantistica pubblicitaria riguardata sotto il profilo tributario.

Ad ogni buon conto, a mio parere, all’arguto quesito (che dimostra cognizione di causa elevatissima da parte del richiedente) va data risposta nel senso della evidenza della libera praticabilità del noleggio di bici (o relative appendici) per la pubblicità (nel caso del quesito, nemmeno per conto terzi) anche in base al rilievo che il velocipede non può essere immatricolato per “uso speciale”, oltre che per il principio espresso dalla norma da me citata in premessa. Tutto ciò, a patto e condizione che i veicoli in parola (siano delle dimensioni consentite e) circolino sempre e non si rivelino “impianti abusivi ruotari”. In caso di sosta perdurante di un tale veicolo si applicano le sanzioni dell’articolo 23 secondo quanto prescritto dalle circolari ministeriali e confermato dalle sentenze che portano alla assimilazione del veicolo ad un impianto stanziale.

Pino Napolitano

P.AsSiamo

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