La sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Penale, 24 aprile 2014 n. 650, ci permette di approfondire la questione della violenza o minaccia e della resistenza a pubblico ufficiale di cui agli articoli 336 e 337, codice penale.
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell’agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell’ufficio ad opera del pubblico ufficiale.
Integra la condotta del reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale anche il comportamento con il quale l’agente minacci di privarsi della vita per ritorsione a un atto legittimo, quando la minaccia sia idonea a intralciare la pubblica funzione, atteso che il male prospettato nella forma dell’autolesionismo è ingiusto.
Così, il soggetto che all’atto di essere portato verso l’autoveicolo di servizio per esservi caricato, estraeva improvvisamente dalla bocca una lametta con la quale cominciava a colpire il proprio avambraccio sinistro, procurandosi vistosi tagli, e obbligando gli agenti di polizia a bloccarlo e ammanettarlo per impedire il proseguimento dei gesti autolesionistici, mentre urlava di lasciarlo andare a casa altrimenti si sarebbe ammazzato, è stato correttamente condannato per il reato di cui all’articolo 337, codice penale.
Marco Massavelli