Il consiglio di Stato ha confermato l’annullamento dell’ordinanza sindacale che limitava il funzionamento degli apparecchi da gioco negli esercizi autorizzati. Il potere di regolamentare gli orari degli esercizi commerciali e dei Pubblici esercizi previsto dall’art. 50 comma 7 D.lgs. n. 267/2000 va letto alla luce della liberalizzazione di cui all’art. 31 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto “salva Italia”) che prevede la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e anche dei Pubblici Esercizi[1].
Un eventuale limitazione degli orari non può essere generalizzata e astratta, ma deve basarsi su motivazioni concrete di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute). il nocumento derivante dal notevole aumento della frequentazione dei luoghi ove sono posti gli esercizi Pubblici , con presunto e intollerabile incremento del traffico e del rumore e con conseguente compromissione della quiete pubblica, deve essere comprovato nella fase istruttoria del provvedimenti e non solo enunciato in via del tutto generico, tale carenza della motivazione “sostanziale”, non può ritenersi superata dall’affermazione che, essendo l’ordinanza di carattere generale, non necessitava di particolare motivazione.
Consiglio di Stato sez. V n N. 03271/2014
[1] parere dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con atto del 7 giugno 2007 (pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 22/2007), nel quale è evidenziata la necessità di ricomprendere nell’ipotesi applicativa dell’art. 3, comma 1, lettera d) della legge n. 248/2006, anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
P.A.sSiamo
Giuseppe Capuano