Quesito: Attività di scuola di ballo, ludoteca e baby parking, uso per feste private con somministrazione.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

DOMANDA: Si chiede chiarimenti, sempre per cortese collaborazione, per una questione attinente alla ludoteca e/o  baby parking – scuole di ballo e/o attività culturali. Tali attività vengono spesso gestite da associazioni e poco spesso da  titolari di ristoranti, usando i locali per feste di compleanni con somministrazione di alimenti.

Richiesta:
1) Normative vigente per il controllo.

2) Quali sono le documentazioni che devono produrre ed esibire per  l’apertura delle attività di cui sopra?

Ufficio Annona P.M. Mondragone (CE) – M.llo B. P.

 Risposta:

Per le scuole di ballo il Ministero dell’Interno con circolare n. 559/C.12093.13500.c(32) del 1 giugno 1999 ha precisato che occorre fare una sostanziale differenza tra sala di ballo e scuola di danza :

1-  nel primo caso trattasi di attività a carattere imprenditoriale con offerta al pubblico di spettacolo e intrattenimento ed indica il locale ove si svolgono incontri e riunioni a scopo di divertimento, con pagamento di un biglietto; per tale tipologia di attività necessita il rilascio di licenza ai sensi dell’art. 68 Tulps previa verifica delle condizioni di sicurezza e agibilità ai sensi dell’art. 80 tulps;

2 – nella seconda ipotesi è, invece, indicato il luogo ove le persone apprendono l’arte della danza insegnata da soggetti abilitati; in tal caso non necessita alcun tipo di autorizzazione o licenza, ma è attività del tutto libera (Cassazione Penale, Sez. I, n. 3171 del 25 febbraio1989).

Necessita, inoltre, accertare il rispetto dei requisiti urbanistici e igienico sanitari delle strutture interessate, nonchè l’osservanza delle normative fiscali da parte del titolare.

 

Per le attività di ludoteca la Regione Campania non ha ancora provveduto a legiferare per disciplinare la materia.

Per quanto detto, proprio per l’assenza di normativa specifica, non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione amministrativa o presentazione della scia per l’esercizio dell’attività di ludoteca.

Pertanto, dobbiamo delineare il nostro intervento basandoci sulla verifica di alcuni elementi essenziali sia per i locali che per il gestore e/o titolare dell’attività.

In primo luogo occorre accertare che i locali, sede dell’attività: 

1- siano stati costruiti nel rispetto dei requisiti in materia urbanistica ed edilizia (permesso di costruire e destinazione d’uso);

2- sia accertata la sicurezza degli impianti (elettrici, idrici, riscaldamento) e delle attrezzature presenti;

3- osservanza delle norme sulla prevenzione incendi;

4- rispetto delle norme igienico sanitarie e sulla salubrità degli ambienti (certificato dell’ASL competente);

5- se vi è la presenza di una cucina e di una sala mensa con somministrazione,
necessita la Registrazione sanitaria – Scia sanitaria per le attrezzature della cucina, la mensa e per l’attività di manipolazione e preparazione di alimenti e bevande;
6- l’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Per il gestore, invece, è richiesta l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio della Provincia nella quale intende avviare l’attività, come impresa individuale o come società. 

 

 

Qualora, infine, i locali della stessa ludoteca sono utilizzati per feste private, di compleanno o altre ricorrenze, riservate solo ad ospiti ed invitati, senza pagamento di alcun biglietto di ingresso, si ritiene che non deve essere richiesta alcuna autorizzazione particolare.

In particolare, qualora, i prodotti da somministrare sono preparati in altri locai da società di catering e banqueting e portati presso la ludoteca, queste ultime ditte devono essere in possesso del titolo abilitativo nonché notifica sanitaria per i loro laboratori e veicoli per il trasporto degli alimenti preparati.

Qualora sono cucinati nei locali interessati alla festa, tali locali devono essere in possesso di notifica sanitaria per i laboratori e cucina.

Per entrambe le ipotesi, i locali in cui si effettua il consumo dei cibi, come abbiamo già evidenziato al precedente punto 5, devono essere in possesso dei requisiti igienico sanitari, con relativa notifica sanitaria.

 

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