Un cittadino ricorre in Cassazione per impugnare la sentenza del Tribunale di Oristano n°656/2014 con la quale, in rigetto della sua doglianza, era stato ritenuto irrilevante, quale motivo di ricorso la “mancata indicazione, nel verbale di contestazione, del decreto prefettizio di individuazione della strada su cui era stata rilevata l’infrazione”.
Con sentenza n° 26441 del 20 dicembre 2016, la Sezione VI del Supremo consesso riconosce la giusta ragione al ricorrente, stabilendo che l’obbligo di indicazione del decreto prefettizio, sul verbale di contestazione è requisito di validità del verbale stesso.
Queste le parole del collegio: “…risulta in atti che l’infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e che il verbale di contestazione non conteneva l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la conte- stazione differita… la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008; sez. 6-2-, ordinanza n. 331 del 2015)”.
Il giochino è così costato, per spese di soccombenza dei tre gradi di giudizio, circa duemila euro al Comune di Arborea…. Oltre alla mancata riscossione di una sanzione che, sebbene legittima sul piano materiale, ha gravemente peccato sul piano della doverosa forma degli atti.