Quesito: abbonamento “sosta blu” falsificato.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Su chiamata di un ausiliare del traffico, ho fotografato l’abbonamento falso esposto sul cruscotto di un’auto. Il reato è stato depenalizzato (art 4 dlgs 7/2016). Come procedere?

RISPOSTA

Il reato considerato dall’articolo 485 cp (falso in scrittura privata) è stato abrogato. Essendo l’abbonamento una scrittura privata, sicuramente la questione non può interessare più la Procura della Repubblica.

La fattispecie ora integra illecito civile: “È punito con la sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro: a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano altera- zioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata; b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri; c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno; d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno; e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno”.

La relazione di servizio, insieme alle foto o ad altri elementi comprovanti la fattispecie sopra indicata dovrebbe arrivare, via Comando, all’azienda che emette gli abbonamenti, evidenziando che possono agire in via civilistica nei confronti dell’intestatario dell’auto, laddove si ritengano danneggiati dal fatto illecito civilmente rilevante; in caso di azione civilistica potrebbero ottenere che il giudice, oltre alla condanna risarcitoria, adotti la sanzione civile di cui sopra a carico dell’autore della condotta illecita. In via residuale ed eventuale, si potrebbe anche rappresentare al danneggiato che resta possibile proporre querela per truffa, laddove ne ricorrano i presupposti.

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