La qualifica di Agente (sia pure ausiliario) di Pubblica Sicurezza autorizza o no all’utilizzo delle armi durante il servizio o è necessario che il soggetto debba essere abilitato al porto d’armi al pari di qualsiasi altro cittadino?
Come noto, il comma 5 dell’art. 5 della Legge n. 65/86 prevede che gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza.
Cosa succede se l’Agente di Polizia Municipale è anche titolare di porto d’armi che, successivamente, gli viene revocato?
Succede, semplicemente, che il Prefetto revoca anche la qualifica di Agente di P.S. e, conseguentemente, il soggetto si vede privato dell’arma di ordinanza.
Ma cosa succede se, poi, il soggetto viene riabilitato e mandato assolto dalle accuse che hanno determinato la revoca sia del porto d’armi, che della qualifica di Agente di P.S.?
In realtà, la questione è abbastanza seria, atteso il fatto che l’Agente di P.M. si vede rigettata l’assegnazione dell’arma di ordinanza con riferimento alla ricordata revoca del porto d’armi. Il quadro che l’Agente di P.M. rappresenta prima al Tar e poi al Consiglio di Stato è che, pur avendo riacquistato la qualifica di Agente di P.S., vede rigettata la richiesta di prestare il proprio servizio armato, così come prescritto dalla Legge n. 65/86.
Il Consiglio di Stato, analizzando il caso posto alla sua attenzione, con decisione del 19/02/2016, n. 690, ha stabilito che tra le due norme, quella riferita alla Legge n. 65/86 è speciale e, quindi, prevale su quella generale riferita al porto d’armi.
Pertanto, la Legge n. 65/86, inserita all’interno di un sistema normativo fondato sul principio del divieto, che consente il porto di armi solo in seguito al rilascio di un provvedimento permissivo, non può avere altro significato che il seguente: gli Agenti di Polizia Municipale, ai quali è stata riconosciuta la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, possono portare armi senza licenza in quanto detta autorizzazione (o concessione, secondo altra tesi) consegue all’attribuzione della stessa qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Non occorre quindi un provvedimento formale che autorizzi il porto di armi, perché la valutazione sull’idoneità del soggetto è stata già svolta, al momento del rilascio della qualifica.
Viceversa, il porto d’armi presuppone il previo rilascio di un provvedimento di polizia che accerti il possesso di requisiti in capo al destinatario, in quanto il titolare dell’autorizzazione a detenere armi deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi e assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, escludendo che vi possa essere pericolo di abusi.
Da qui la differenza tra le due discipline, l’una (il porto d’armi) non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva che già fa parte della sfera del privato, ma assume contenuto permissivo, costituendo l’assenso alla disponibilità dell’arma regime derogatorio alla regola ordinaria di generale divieto, l’altra (l’uso dell’arma in dotazione) conseguente alla qualifica di Agente di P.S. ed ha un valore sicuramente assorbente rispetto a quella relativa alla possibilità per lui di detenere armi, tanto che in forza della più volte citata norma, le armi possono essere portate anche senza licenza, con una valutazione che resta di esclusiva spettanza del Consiglio Comunale (salva la facoltà, ove ne ricorressero i presupposti secondo la valutazione discrezionale dell’Amministrazione, di provvedere prima al ritiro del provvedimento di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza).
Appare chiaro, quindi, che il Prefetto non può contemporaneamente riassegnare la qualifica di Agente di P.S. e negare l’uso dell’arma di ordinanza confermando il divieto di detenere armi e la conseguente possibilità di portare le armi senza licenza.