Quesito: L’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per l’imprenditore agricolo.

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Vorrei porle alcuni quesiti in merito all’esonero dall’obbligo di tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti.

Domanda: Un imprenditore agricolo, munito di Autorizzazione Integrata Ambientale, con una società con solo n. 2 soci e nessun dipendente, è esonerato dall’obbligo di tenuta dei registri, a prescindere dal volume d’affari?

Il d.lgs. 152/06, articolo 190, comma 5, prevede l’esonero per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, purché abbiano un volume d’affari annuo non superiore a 8000 euro, mentre l’articolo 69 della legge n. 221 del 2015 (che è tuttora applicabile), stabilisce che l’obbligo della registrazione dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al catasto, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile (senza riferimento al volume d’affari), s’intendono assolti attraverso la compilazione conservazione dei formulari. Aggiungo che nell’AIA in essere non c’è una prescrizione in merito.

Secondo lei, l’imprenditore agricolo, in tale ultima ipotesi:
1) È effettivamente esonerato dalla tenuta dei registri e dalla compilazione del MUD?
2) È da sanzionarsi, per violazione dell’articolo 190 del d.lgs. n. 15272006?

Risposta: La disciplina della tracciabilità dei rifiuti, concernente gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri cronologici di carico e scarico e dei formulari d’identificazione dei rifiuti, ha una finalità, propria e distinta, rispetto a quella della disciplina autorizzatoria. Il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante l’attuazione della direttiva UE 2018/851 cd. “Economia circolare”, vigente dal 26 settembre 2020, ha riformato l’intero impianto della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, riformulando ex novo, per quello che qui rileva, la complessa disciplina della tracciabilità dei rifiuti. Gli articoli 190 e 193 d.lgs. n. 152/2006 (rispettivamente concernenti i registri cronologici di carico e scarico e i formulari d’identificazione dei rifiuti) sono stati, quindi, per effetto della novella legislativa, profondamente revisionati.
Tanto premesso, un’impresa agricola, munita di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, d.lgs. n. 152/2006, deve, quindi, pur sempre osservare gli adempimenti relativi alle sopra citate scritture ambientali.
Sono esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c. (quale che sia la natura giuridica dei rifiuti prodotti), con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila (articolo 190, comma 5, d.lgs. n. 152/2006).
Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all’obbligo con una delle seguenti modalità (articolo 190, comma 6, d.lgs. n. 152/2006):
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo
183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189. La disposizione di cui all’articolo 69 della legge 221/2015, come si potrà facilmente evincere, anche se non espressamente abrogata, è stata letteralmente trasfusa nell’articolo 190, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, che,
a ben vedere, presenta anche una formulazione più ampia.
Tanto stabilito, l’imprenditore agricolo che adempie all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e
scarico mediante le modalità di cui all’articolo 190, comma 6, lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006, non avrà commesso alcuna violazione e non potrà, in alcun modo, essere sanzionato.
Si puntualizza ulteriormente che solo la modalità di cui all’articolo 190, comma 6, lettera b), d.lgs. 152/2006, esonera l’imprenditore agricolo (anche) dall’obbligo della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189 d.lgs. n. 152/2006 (MUD).

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