Quesito: Apertura ludoteca – requisiti. – Regione Campania.

0
1917

Domanda:

Gent. le Comandante ci siamo imbattuti in un caso nuovo per noi e non abbiamo
saputo come operare; per questo motivo le poniamo la seguente questione,
sperando ci possa, come sempre aiutare.
Quali titoli occorrono per aprire una ludoteca o baby parking per intrattenimento di
bimbi piccoli e senza attività didattica?
Grazie per la risposta che vorrà fornirci.
Polizia Municipale di S. A. (CE)

Risposta
Si premette che la Regione Campania non ha provveduto, ad oggi, ad adottare una
legge o un regolamento per disciplinare la materia delle ludoteche o baby parking,
come del resto in diverse altre Regioni.
Per l’assenza di una normativa specifica, qualora l’attività di ludoteca avesse le
caratteristiche di attività di intrattenimento, si deve far riferimento al Tulps, articolo
68, con verifica dei requisiti di agibilità e sicurezza di cui all’articolo 80, trattandosi
pur sempre di una normale attività di trattenimento, anche se è rivolta a bambini
piccoli.
Attività che, precisiamo, differiscono da quella di asilo nido perché non hanno alcun
fine didattico educativo, ma solo ludico e di custodia dei bambini.
Nel caso in cui fosse svolta anche attività didattica educativa, oltre che di
trattenimento, siamo alla presenza di un’attività di asilo nido; dovranno, pertanto,
essere adottate le disposizioni della specifica normativa regionale.
Ciò detto, passiamo all’esame dei requisiti tecnici dei locali e personali del titolare,
richiesti per l’attività in esame.
Evidenziamo, in primis, che l’attività imprenditoriale di ludoteca o baby-parking
deve essere contrassegnata dal Codice Ateco 93.29.90 – “Altre attività di
intrattenimento e di divertimento”, ove tra le diverse descrizioni è compresa anche
“ludoteche per intrattenimento bambini”.
Per quanto riguarda la sede dell’attività occorre accertare che i locali siano dotati
dei seguenti requisiti:
1- siano stati costruiti con regolare permesso di costruire e destinazione d'uso, nel
rispetto  delle normativa urbanistica;

2- sia accertata la sicurezza degli impianti elettrici, idrici, riscaldamento e delle
attrezzature presenti;
3- osservanza delle norme sulla prevenzione incendi ai sensi del DPR 1 agosto
2011, n. 151. Infatti, se la ludoteca ha una capienza superiore a 100 persone, ovvero
ha una superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m 2 , rientra al punto 65
dell’allegato I al DPR151/2011;
4- rispetto delle norme igienico sanitarie e sulla salubrità degli ambienti (certificato
dell'ASL competente);
Nel caso in cui nella ludoteca venga effettuato un servizio mensa con una cucina e
sala mensa per la somministrazione, il titolare dovrà presentare al Suap una Scia
unica comprendente la Scia per l’attività di somministrazione e la Scia per la
Registrazione sanitaria o Scia sanitaria per le attrezzature della cucina, la mensa e
per l’attività di manipolazione e preparazione di alimenti e bevande.
Il personale addetto alle attività di preparazione, produzione e somministrazione dei
prodotti alimentari dovrà essere in possesso dell’attestato di formazione degli
alimentaristi (ex libretto sanitario).
Si ricorda, inoltre, che se nella struttura sono installati anche attrazioni riconducibili
allo spettacolo viaggiante, quali gonfiabili, giostrine, minigolf, teatrini di burattini o
marionette ed altri indicati nell’art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337, dovrà essere
richiesta licenza ai sensi degli artt. 69 e 80 del TULPS.
Per il gestore, invece, è richiesta l’iscrizione al Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio della Provincia ove è avviata l’attività, come impresa
individuale o come società.
La competenza a rilasciare le autorizzazioni e ricevere la Scia, nonché a disporre
eventuali sanzioni, è del Comune sede della ludoteca
A conclusione, considerato che l’attività  in esame è destinata alla custodia ed al
divertimento dei minori, si ritiene opportuno consigliare di procedere anche
all’accertamento dei requisiti morali dello stesso titolare.
Infine, nel caso in cui le Regioni hanno provveduto a disciplinare la materia, si
dovrà fare riferimento alle specifiche disposizioni adottate.

C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui