Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 28-07-2020, n. 16001 ci ricorda la distinzione tra illecito permanente ed illecito istantaneo ad effetto permanente.
Si configura un illecito permanente in tutti i casi in cui la durata dell’offesa è correlata – sul piano eziologico – al contestuale permanere della condotta colpevole dell’agente. In questi casi la prescrizione decorre non dalla data di realizzazione delle serre ma dalla cessazione della permanenza, coincidente con l’eliminazione dell’abuso o con la contestazione dell’illecito (Cass. 143/2007; Cass. 19781/2006).
Del tutto diversa è l’ipotesi dell’illecito istantaneo ad effetti permanenti, nel quale perdurano nel tempo solo le conseguenze della violazione, pur quando sia già cessata la condotta illecita. In questo caso la prescrizione decorre, con salvezza degli effetti interruttivi costituiti dalla notifica del verbale o dell’ordinanza ingiuntiva, dal momento della condotta illecita.