“Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” è un romanzo dello scrittore italiano Carlo Emilio Gadda. Dal libro è stato tratto, peraltro, anche un film ( Un maledetto imbroglio, diretto da Pietro Germi e uscito nel 1959) nel quale poliziotti duri -molto lontani dal nostro codice di procedura, si affaticano a cercare soluzioni per misteriosi furti ed omicidi.
Stavolta in via Merulana è arrivata la Polizia di Roma Capitale, a sanzionare un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per l’occupazione di suolo pubblica abusiva, così procurando l’effetto della chiusura dell’esercizio, come disciplinata dal “pacchetto sicurezza”.
L’esercente, come era da attendersi, si è opposto a queste enormi sanzioni accessorie, ma -per come si sta consolidando la giurisprudenza in materia, dovrà scontare la chiusura, uno con il pagamento delle spese processuali innanzi al TAR.
il TAR Capitolino (sezione seconda ter), con sentenza 7645 depositata il 29 maggio 2015, ha rammentato che:
“L’art. 20 del d.lgs. n. 285 del 1992 prevede che chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674 (comma 4) e che tale violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese; ai sensi dell’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 (comma 5); inoltre, fatti salvi i provvedimenti dell’Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’art. 633 c.p.p. e dall’art. 20 d.lgs. n. 285 del 1992, il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.”
Da questa premessa, la decisione del rigetto del ricorso: “Appare chiaro dalla lettera della norma che il presupposto unico per l’esercizio del potere di disporre l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’esercizio commerciale è la indebita occupazione di suolo pubblico. Il riferimento alla sicurezza pubblica è espressamente compiuto dall’articolo in esame solo al fine di individuare la competenza del sindaco o del prefetto ad esercitare detto potere. Infatti, essa indica come organo competente “il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, (…)”, con ciò semplicemente volendo estendere, in caso di specifici motivi di sicurezza pubblica, la competenza del prefetto ad ogni luogo e, dunque, anche nel caso in cui non si tratti di strade extraurbane. Tale tesi è confermata dal comma 17 dello stesso articolo, il quale dispone che “Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.” Appare infatti evidente che la violazione degli obblighi attinenti al decoro e alla pulizia degli spazi pubblici non possa ritenersi in alcun modo connesso a specifiche esigenze di sicurezza pubblica di circolazione veicolare o pedonale.
La vicenda dimostra che, così come hanno fatto a Roma, quando si prende di petto un problema, esso si risolve.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo