Le Sezioni Unite della Cassazione riaprono il caso “De Magistris”…. Ma parliamo di principi giuridici, non di piccinerie umane.

0
21

La Questione giudiziaria “De Magistris” viene smossa, per quanto la stampa ufficiale tenda a non collegare i fatti alle sentenze, dalla pronuncia della Corte di cassazione, resa a Sezioni unite civili, costituita dalla Ordinanza 28 maggio 2015, n. 11131.

Stiamo parlando della questione della sospensione dalla carica di Sindaco (per effetto della ricevuta condanna per abuso d’ufficio) del primo cittadino napoletano, inflitta dal Prefetto di Napoli in base alla “Legge Severino” (rectius: D.Lgs 31 dicembre 2012 n°235) e sospesa dal TAR Campania (sezione Napoli) con Ordinanza n°1801/2014.

Nel proporre gravame contro tale ordinanza, da parte dei contraddittori del sindaco che ha resistito al dovere di Legge di restare sospeso, attraverso un complesso meccanismo giudiziario su cui non ci dilunghiamo, si è approdati al regolamento di Giurisdizione, posto che legittimi e numerosi erano in dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di cause di incompatibilità all’esercizio del mandato elettorale determinate dal D.lgs 235/2012.

All’esito di questo percorso, la menzionata ordinanza delle Sezioni Unite, dispone che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, arrivando a sancire che:

“in materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo; né la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo)» (così, da ultimo, S.U. n. 5574 del 2012 ed ivi l’indicazione degli ulteriori precedenti che l’hanno affermato; analogamente, in particolare, v. comunque S.U. n. 11646 del 2003). In applicazione di detto principio, non rileva quindi che l’applicazione della norma e l’operatività della causa di cessazione sia mediata dalla pronuncia di un provvedimento amministrativo (come nella specie) che ha peraltro carattere vincolato, conseguendo la sospensione direttamente ed esclusivamente alla pronuncia di condanna per determinati reati. L’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce, infatti, che «sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell’articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) […]», prevedendo poi il comma 5 un’attività meramente esecutiva del prefetto. In ogni caso, in virtù del principio enunciato dalle Sezioni Unite sopra richiamato, nonostante l’impugnazione del provvedimento del prefetto, la decisione verte solo ed esclusivamente su un diritto soggettivo perfetto”.

La delicata e gustosa questione giurisprudenziale riapre la partita giudiziaria che ha visto resistere, a Palazzo San Giacomo, un feroce ex magistrato oggi Sindaco che –nei nuovi panni- disdegna e critica una sentenza di condanna a suo carico.

Ma non è legittimo esultare per le parole della Cassazione. La pratica del diritto ci insegna che, probabilmente, la protervia della condotta dell’inquilino di Palazzo San Giacomo sarà premiata dalla incipiente prescrizione… (forse dalla Corte costituzionale?) visto che –come è giusto che sia- anche De Magistris ha diritto all’esito di un giudizio di appello contro quella condanna che lo ha messo in questa condizione che rende peristaltici i principi di vita di questo personaggio.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui