I Giudici della sesta sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7096 del 12 marzo 2019 ha individuato i casi in cui è il Comune ad essere responsabile dei danni determinati da un cantiere stradale a causa di una buca sul manto stradale.
IL CASO
I giudici della Corte territoriale di Palermo, riformando parzialmente la decisione del giudice di prime cure accoglieva la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da un utente della strada nei confronti del Comune di Castelvetrano, ritenuto responsabile delle lesioni personali subite dal ricorrente infortunatosi cadendo, mentre era alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una buca non segnalata presente sulla strada comunale. Il Collegio rigettava invece la domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori, avendo accertato che detti lavori stradali erano stati eseguiti in piena autonomia dalla ditta appaltatrice, non convenuta in giudizio, unica responsabile della situazione di pericolo determinata dall’omesso ripristino del manto asfaltato e della mancata segnalazione della buca. Il Comune ricorre in Cassazione, rilevando che il Giudice della Corte territoriale ha erroneamente considerato il rapporto di custodia tra l’ente pubblico ed il bene, in quanto i lavori riguardavano un intervento di urgenza su cavi elettrici, non di competenza del Comune e la società era concessionaria di suolo pubblico essendo collocati i cavi nel sottosuolo in forza di diritto di servitù coattiva.
LA DECISIONE
Gli Ermellini, nel ritenere inammissibile il ricorso, precisano che per quanto riguarda la circostanza che la società fosse titolare di un diritto di servitù coattiva (per passaggio di cavi interrati nella strada pubblica), in virtù di un rapporto di concessione di suolo pubblico, rilevano che quando anche l’atto di concessione fosse da individuare nel titolo costitutivo del diritto reale parziario, tale diritto non comporterebbe, comunque, il venire meno del rapporto di custodia tra il bene e l’ente locale proprietario. Inoltre la Corte ha considerato che non può ritenersi trasferita alla società, stante il carattere limitato del titolo, la piena ed esclusiva disponibilità e gestione della strada pubblica, laddove questa – ove interessata da lavori di appalto commissionati dalla società’ titolare del diritto di servitù coattiva – sia rimasta aperta al traffico dei veicoli e dei pedoni. Ricordano che In materia vigono i principi che in tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode mentre quando l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente, salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale.
Corte di Cassazione-Sezione 6 Civile- Ordinanza n. 7096 del 12 marzo 2019