Illecito permanente ed illecito istantaneo ad effetti permanenti.

0
3098

Illecito permanente ed illecito istantaneo ad effetti permanenti

come chiarito dalla giurisprudenza (da ultimo: Cass. civ. Sez. II, Ord., 09-03-2022, n. 7609), l’illecito istantaneo con effetti permanenti è caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti; al contrario, in ipotesi di illecito permanente, la verificazione dell’evento si protrae per la durata del danno e della condotta che lo produce, fino alla cessazione della detta condotta dannosa (Cass., Sez. 3, h. 3314 dell’11 febbraio 2020). Venendo in rilievo un illecito di carattere permanente, trova applicazione il principio per il quale il “relativo termine di prescrizione, sia riguardo alla violazione che alla sanzione, decorre dal momento della cessazione della permanenza”, che coincide con la fine materiale dell’infrazione o con il momento della sua contestazione che, valendo anche come atto interruttivo, conferisce all’eventuale protrazione della violazione il carattere di autonomo illecito amministrativo, ulteriormente sanzionabile (Cass., Sez. 2, n. 6310 del 5 marzo 2020, che ha espresso tale principio in materia di violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti, da ritenere estendibile pure alla presente controversia, stante la similitudine delle situazioni).

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui