Qual è la verità sulla falsa dichiarazione resa in applicazione del DPCM? – parte II

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Continuando nel solco della verità di cui al titolo e di cui ho dato conto nel precedente Qual è la verità sulla falsa dichiarazione resa in applicazione del DPCM?, vorrei verificare un’altra decisione, questa volta del GUP del Tribunale di Reggio Emilia, il quale, prima del suo collega del Tribunale di Milano, ha escluso l’applicazione dell’art. 483 c.p. per le dichiarazioni rese in applicazione dei DDPCM in materia di Covid.

Ovviamente, e non poteva essere altrimenti, il GUP non si è preoccupato minimamente di verificare se vi sia un “obbligo di dire la verità”. Nella sentenza del 27/01/2021 ha osservato che il  Dpcm del 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 nonché «tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo» sono affetti da «indiscutibile illegittimità» nella parte in cui introducono un divieto di spostamento salvo che per «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute»

Come al solito, per comprendere meglio il principio di diritto enucleato dal Giudice vorrei verificare i fatti oggetto di causa.

Tizia e Caia, in data 13/03/2020, venivano fermate e compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente, rispettivamente, Tizia
di essere andata a sottoporsi ad esami clinici e Caia di averla accompagnata. Tale circostanza, ovviamente, veniva confutata dagli Operanti i quali accertavano che la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso presso l’Ospedale presso il quale aveva dichiarato di essersi recata.

Il Giudice osserva che il DPCM, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa.

Il Giudice ritiene, infatti, che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale. A conferma di ciò, osserva che la Corte Cost. ha ritenuto
configurante una restrizione della libertà personale delle situazioni ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come, ad esempio, il “prelievo ematico” ovvero l’obbligo di presentazione presso l’Autorità di PG in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO, tanto da richiedere una convalida del Giudice in termini ristrettissimi.

In altri termini, l’obbligo di permanenza nella propria abitazione non può equivalere alla detenzione domiciliare, in quanto misura limitativa della libertà personale che può essere assunta soltanto con le garanzie di cui all’art. 13 Cost., ovvero con la doppia riserva di legge e di giurisdizione.

Conseguentemente, e questa è la parte più interessante, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dì legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale).

In ultimo, il principio enucleato nella sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Emilia è: “Poiché, proprio in forza del DPCM, ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere
un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le esposte circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione”

“Non integra il reato dì falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale l’allegazione alla domanda di rinnovo di un provvedimento concessorio di un falso documento che non abbia spiegato alcun effetto, in quanto privo di valenza probatoria, sull’esito della procedura amministrativa attivata.  Siccome, nella specie, è costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma giuridica contenuta nel DPCM che imponeva la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo”.

La verità, pertanto, è che non può verificarsi la falsità della dichiarazione perchè l’atto che ne impone la redazione è costituzionalmente illegittimo.

Fin qui la decisione del GUP del Tribunale di Reggio Emilia.

Tralasciando, more solito, lo straccio delle vesti di chi, ovviamente, griderà allo scandalo per avere reso inutile il lavoro fatto durante i controlli, vorrei verificare se, viceversa, la decisione avrà realmente effetti sulle attività svolte.

La decisione in commento, infatti, si riferisce alla disciplina di cui ai DDPCM del 8 e 9 marzo 2020, ma l’evoluzione della legislazione emergenziale ha poi riportato la disciplina della gestione dell’emergenza all’interno di un quadro d’insieme molto più aderente alle garanzie costituzionali. Le limitazioni imposte alla libera circolazione sono state innovate dal D.L. n. 6/2020 e poi dal D.L. 19/2020, convertito in Legge n. 35/2020 e, conseguentemente, quelle che erano delle limitazioni “locali” imposte dal DPCM, sono state tipizzate, estendendole a tutto il territorio nazionale.

In soldoni, l’obbligo di “restare a casa propria” e di “compilare l’autocertificazione” non può più essere definito derivante da “un atto amministrativo” e, conseguentemente, quasi una  “costrizione” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto, perchè la norma di rango superiore cui riferirsi continua ad essere il D.L. 19/2020.

Infine, nessun dubbio sulla configurabilità, così come affermato dal GUP del Tribunale di Milano, dell’obbligo di dire la verità sui fatti già accaduti, a differenza del GUP del Tribunale di Reggio Emilia che ha qualificato il falso ideologico contenuto nella autocertificazione innocuo.

A presto, per la prossima puntata.

 

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