Qual è la verità sulla falsa dichiarazione resa in applicazione del DPCM?

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Nel lontano ottobre del 2020 che, oggi sembra un’era geologica fa, un mio amico e compagno di babbà osservava che “Non importa sapere le cose, nel nostro mondo di gruppi whatsapp… importa far finta di saperle.”

Bene. Da quella considerazione pertinente e puntuale è nata la rubrica “Chiacchiere e tabbacchere ‘e lignamm” che, poi, si è arricchita trasformandosi nelle versioni laziale e sarda, che sono state già pubblicate.

Se, poi, ancora non avete capito chi è, andate a rileggervi l’articolo.

Oggi, però, è divertente constatare che nulla è cambiato.

Si continua a “sparare” la notizia, senza preoccuparsi minimamente di verificare la reale portata delle affermazioni che si “inoltra molte volte”, salvo poi commentarle ed autocommiserandosi per il lavoro inutile che si è fatto, tanto poi il Prefetto annulla le sanzioni amministrative o il Giudice assolve per non aver commesso il fatto.

Lascio ad altri i commenti sulle questioni morali, dando conto delle questioni giuridiche sottese ad una delle ultime decisioni del GUP presso il Tribunale di Milano che avrebbe assolto un soggetto il quale, pur avendo reso una falsa dichiarazione durante il periodo di lockdown, non avrebbe avuto alcun obbligo di dire la verità.

Vogliamo verificare se ha detto proprio così?

I fatti.

Il 31.3.2020 alle ore 13.10 Tizio viene fermato a bordo di un autocarro mentre percorreva via per Cesate nel comune di Senago e sottoposto a controllo.
Richiesto di predisporre l’autodichiarazione concernente le ragioni del suo allontanamento dalla propria abitazione, in relazione alle misure per il contenimento della pandemia da COVID-19 di cui al D.L. 25.3.2020 n. 19, l’imputato ha dichiarato di essere “titolare della … di S.M.. Mi occupo di assistenza caldaie. Mi stavo recando in …, via … c/o un mio collega A.R. per ritirare dei pezzi di ricambio per caldaia. Poi mi sarei recato in …, via … per un lavoro. Svolgo la mia attività da solo”.
Caio, poi, ha dichiarato che Tizio si sarebbe effettivamente recato presso la sua abitazione per motivi di lavoro ma verso le 11.30 e che questi se ne sarebbe allontanato
un’ora dopo circa. Ha riferito, ancora, di essere certo che Tizio abbia lasciato la sua abitazione prima delle 13.15, ora nella quale ha pranzato con i figli.
Gli operanti hanno, inoltre, segnalato come la direzione dell’autocarro condotto da Tizio sia stata opposta a quella che sarebbe servita a raggiungere l’abitazione di Caio.

Nessun dubbio può porsi, quindi, circa il fatto che l’intenzione dichiarata da Tizio nel modulo di autocertificazione non abbia trovato riscontro nei successivi accertamenti della Polizia giudiziaria.

Il Giudice dell’Udienza Preliminare, però, rileva come non sia applicabile l’art. 483 c.p., che  incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.
Il riferimento ai “fatti” quale oggetto della dichiarazione del fatto si ripropone all’art. 46 DPR 445/2000, il quale consente di comprovare con una semplice dichiarazione del privato “in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti”;

al comma 1 dell’art. 47, il quale consente al privato di sostituire l’atto di notorietà con una dichiarazione sostitutiva che abbia ad oggetto “fatti che siano a conoscenza dell’interessato” (comma 1);

nel comma 2 della disposizione richiamata che si riferisce, quale contenuto alternativo della dichiarazione del privato, agli “stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”;

infine, al terzo comma del citato art. 47, il quale prevede che “nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

In realtà, sono estranei all’ambito di applicazione dell’art. 483 c.p. le dichiarazioni che non riguardino “fatti” di cui può essere attestata la verità hic et nunc ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi. In altri termini, “l’atto deve provare la verità di fatti, attuali ed obiettivi, e non di manifestazioni di volontà esprimenti intendimenti o propositi futuri, poiché anche in quest’ultimo caso non costituisce reato”.

Lucidamente il Giudice osserva che il nostro ordinamento non incrimina qualunque dichiarazione falsa resa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio ma costruisce i reati di falso secondo una sistematica casistica. Ne consegue che il rilievo
della falsa dichiarazione è legato all’individuazione di una specifica norma che dia rilevanza al contesto e alla singola dichiarazione.
Per le ragioni appena espresse la dichiarazione di una mera intenzione nell’ambito di un modulo di autocertificazione non può rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 483 c.p., limitato ai soli “fatti” già occorsi.

In soldoni, non può farsi “il processo alle intenzioni” e, quindi, fare assurgere a falsa dichiarazione la volontà di recarsi in un dato luogo, perchè il “fatto” non si è ancora verificato.

Ne discende che, mentre l’affermazione nel modulo di autocertificazione da parte del privato di una situazione passata (si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato) potrà integrare gli estremi del delitto de qua, la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non può essere ricompresa nell’ambito applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

Bene. Dove sta scritto che l’autocertificazione non può essere imposta da un DPCM ?

In realtà, non c’è nessun obbligo di qualificare vera la dichiarazione di una mera intenzione nell’ambito di un modulo di autocertificazione, in quanto l’ambito applicativo dell’art. 483 c.p. è  limitato ai soli “fatti” già occorsi.

Qui si discute di diritto; ed infatti la decisione del GUP del Tribunale di Milano è ineccepibile.

Ferma restante l’applicazione dell’illecito amministrativo ex art. 4 D.L. n. 19/2020, la “falsa dichiarazione” è rinvenibile solo avuto riguardo alla dichiarazione di fatti già accaduti.

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