Autobus in servizio NCC e corsie preferenziali.
La questione appassionerà soltanto quanti –in epoca di “liberi tutti” non funestata dalle restrizioni da Covid-19- si affrontano, nelle città a profonda vocazione turistica, sul tema del transito in corsia preferenziale degli autobus non di linea adibiti al servizio NCC.
Si tratta di una vicenda che ha risvolti estremamente complessi, in punto di diritto; risvolti che tenteremo qui di riassumere in maniera sintetica, muovendo da una sentenza della Suprema Corte che, recentemente ha dipanato alcuni dubbi applicativi.
La sentenza in parola è Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-01-2021, n. 2112.
La Veli Tour s.r.l., ricorre per la cassazione della sentenza n. 9415/2016 del Tribunale di Roma, che aveva a sua volta confermato la sentenza n. 14545/2013 del Giudice di Pace di Roma, che aveva respinto l’opposizione proposta dalla predetta società avverso il verbale di accertamento della violazione che aveva sanzionato la circolazione in Roma di un autobus (della Veli Tour s.r.l.), su corsia preferenziale; tanto in quanto non si riteneva che il detto veicolo fosse autorizzato all’accesso su tale corsia.
La normativa del Codice della Strada, si interseca, per quanto qui in esame, con la L.21/1992 ed in particolare con il suo articolo 11 comma 3.
Il testo attualmente vigente dell’articolo 11 comma 3 della L.21/1992 è il seguente: “Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici”.
Il ricorso per cassazione si fondava (come l’intero impianto oppositivo) esattamente sulla frase “Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici”.
Il comma 3 dell’articolo 11 della L.21/1992, così formulato dalla lettera d) del comma 1-quater dell’art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, è rimasto sospeso, nella sua applicazione, fino al 31/12/2018.
Per questo motivo, il Collegio ha ritenuto che, nell’epoca in cui era stata commessa la violazione, la parte dell’art. 11 della L. 21/1992 non fosse ancora in vigore; tant’è che scrive: “A modificazione dell’originario testo della norma testè citata interveniva la L. n. 14 del 2009, art. 29, comma 1 quater lett. d, di conversione in legge del D.L. n. 207 del 2008, con previsione dell’abilitazione all’uso delle corsie preferenziali non solo per “i taxi e gli altri servizi pubblici”, ma per ogni “veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente”. Tuttavia il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, nell’intervenire sul suddetto art. 29, ne disponeva -“nelle more della ridefinizione della disciplina………degli autoservizi non di linea4”- la sospensione dell’efficacia “fino al 30 giugno 2009”. Di seguito e sempre in attesa della detta “ridefinizione della disciplina” l’efficacia della modifica disposta dall’art. 29 cit. è stata ulteriormente sospesa (dal D.L. n. 5 del 2009) fino al 31 dicembre 2009 e, poi, continuativamente fino al 31 marzo 2010 (D.L. 30 dicembre 2009, n. 194) ed, ancora successivamente. Per quanto oggi rileva va, dunque, evidenziato che – alla data (19 marzo 2010) della avvenuta infrazione sanzionata per effetto della citata determina dirigenziale non era dunque in vigore l’invocata modifica normativa che consentiva l’uso delle corsie preferenziali a tutti i veicoli con conducente”.
Ricorso rigettato e ragione di Roma Capitale riconosciuta: è stato legittimo -fino alla cessazione della sospensione dell’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (cui, tra gli altri, si riconduce la versione attuale dell’art. 11 comma 3 della L.21/1992)- sanzionare gli autobus in servizio NCC circolanti sulle corsie preferenziali, in quanto, prima del 31/12/2018, il testo dell’art. 11 della L.21/1992 non contemplava assolutamente la possibilità che delle corsie preferenziali tali veicoli potessero avere fruizione; qui va chiarito difatti che la precedente formulazione ammetteva solo per il “servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture” la fruizione delle “delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici”. Di contro, solo dal 1 gennaio 2019 è possibile interpretare la norma in esame (art. 11 comma 3 vigente) come utile ad ammettere anche il servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autobus alla fruizione delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici; ciò in quanto la limitazione ai soli servizi di noleggio con conducente, esercìti a mezzo di autovetture inerisce il divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi.
Questione di un sottile gioco di parole, dietro il quale si agitano considerevoli interessi economici che vanno ben oltre il valore delle sanzioni in causa.
La questione, ad ogni buon conto, non è ancora del tutto pacificata… prova ne è la sentenza Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 18-03-2021, n. 7615 che ha cassato (con rinvio) la sentenza n. 6012/2019 con cui il tribunale di Roma aveva confermato la pronuncia del giudice di pace, che aveva respinto l’opposizione proposta contro tre verbali di accertamento, con cui era stata contestata al ricorrente la circolazione in corsia preferenziale in difetto di autorizzazione. In questo caso il collegio ha ritenuto che “Il tribunale ha interpretato la L. n. 21 del 1992, art. 11, nel senso che la disposizione (ove prevede, al comma 3, che nel servizio di noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove esercitano il servizio di taxi, e che è consentito l’uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici), non si applica anche agli autobus, precisando che tale facoltà di utilizzo delle corsie preferenziali può essere eventualmente autorizzata dalla disciplina comunale finalizzata all’organizzazione del traffico anche per gli autobus NCC. La sentenza ha anche dato atto che l’appellante aveva invocato le disposizioni della Det. dirigenziale n. 589 del 2012 di Roma Capitale (cfr. sentenza, pag. 2), ma ha inspiegabilmente omesso di valutarne il contenuto, sebbene, secondo la tesi del ricorrente, dette disposizioni rendessero del tutto lecita la condotta sanzionata”.
Probabilmente, in sede di rinvio, innanzi al nuovo giudice di merito, l’Amministrazione resistente dovrà portare in evidenza le ragioni decisorie poste dalla sentenza Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-01-2021, n. 2112, onde avere una nuova pronuncia di rigetto del ricorso, ma su più ampie basi motivazionali.
Buongiorno sono un autista di bus turistico di Roma con regolare licenza NCC e permesso B x la circolazione nel proprio comune ma vengo regolarmente sanzionato x uso delle corsie preferenziali con dicitura atac/taxi/bus e una cosa regolare sarei grato di una risposta grazie