Il Consiglio di Stato, con sentenza 5586/2013, ha confermato il suo orientamento dominante in materia di restrizione alle autorizzazioni verso “mezzi pubblicitari” visibili dalle autostrade….
Da qui:
Gli impianti pubblicitari hanno una funzione ulteriore rispetto a quella di voler semplicemente segnalare la posizione della sede sociale; avendo quanto meno anche lo scopo di richiamare l’attenzione di chiunque si trovi a percorrere il luogo ove sono allocati, in tal modo costituendo potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione, essi sono soggetti al divieto di (allocazione in autostrada) cui all’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada)
va intesa in senso rigorosamente restrittivo la nozione di insegna di esercizio, circoscrivendola a quei soli casi in cui l’insegna – con le modalità prescritte dall’art. 47, comma 1, del d.P.R. nr. 495 del 1992 – serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2012, nr. 2480).
In allegato, la sentenza per estesol
Pino Napolitano
P.A.sSiamo