Pubblicità e rimozione impianti: giurisdizione del giudice ordinario.

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Pubblicità e rimozione impianti: giurisdizione del giudice ordinario.

Il T .A.R. Sicilia (Palermo Sez. III) con Sentenza del 13-07-2020, n. 1432 ci ricorda che il compromesso sulla giurisdizione prevale sul senso impresso dalla Legge:

“il Collegio osserva che nel caso in esame l’Amministrazione comunale ha fatto applicazione dell’art. 23, comma 13-bis, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. c), della L. n. 472 del 1999), secondo il quale “In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo …”. Tenuto conto di quanto precede, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; Cass. civ., Sez. Un., 19 agosto 2009, n. 18357), non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada. Pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689 oggi, artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 150 del 2011, irrilevante essendo, ai fini della giurisdizione, che gli impianti siano collocati su aree di proprietà privata (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 31 luglio 2018, n. 8561; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15 maggio 2018, n. 5399; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 24 marzo 2017, n. 3870). Sotto altro profilo (Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786 e 3787; 27 marzo 2013 n. 1777), la situazione giuridica di cui si chiede tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l’esercizio dell’attività sanzionatoria non è espressione di attività discrezionale ma vincolata dell’Amministrazione, perché retta dal principio di legalità, sicché, ove l’amministrazione accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito previsto da una norma di legge, deve applicare la sanzione, senza alcun margine di scelta (in questi termini, T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67). Ciò conduce alla declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, appartenendo la materia de qua alla giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione ai sensi dell’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo”.

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