Obiettivo del D.Lgs. 14 marzo 2014 n.49 è prevenire o ridurre gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle AEE (Apparecchi Elettrici Elettronici) e dalla produzione e gestione dei RAEE(articolo 1) in ottemperanza dei criteri previsti dal Codice Ambiente (artt. 177-180 D.lgs. 152/2006).
Il Decreto entrerà in vigore il 12 aprile 2014
si applica a:
- AEE rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I, sino al 14 agosto 2018;
- AEE classificate nelle categorie dell’Allegato III dal 15 agosto 2018.
non si applica (art. 3) a:
- alle apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;
- apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che e’ esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione, purche’ possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
- lampade a incandescenza.
l’articolo 3 specifica poi un elenco di AEE per le quali il decreto non si applica a far data dal 15 agosto 2018.
Gestione dei RAEE
L’articolo 5 assegna al Ministero dell’Ambiente di concerto con il MISE il compito di stabilire regole (nel rispetto dei Criteri di priorità nella gestione dei RAEE di cui all’articolo 6) per:
- la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio
- favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché’ le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita;
- sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE. All’articolo 7, il D.Lgs. n.49/2014 stabilisce che i RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo (costituiti in conformità al decreto di cui all’articolo 180-bis, comma 2, del Codice Ambiente), dove saranno costituite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.
Il D.lgs. è diviso in cinque titoli: nel Titolo I dedicato ai principi generali, si disegna il sistema di gestione dei RAEE con riferimento agli obblighi dei produttori di AEE (art. 8) . Il Capo II è tutto dedicato alle operazioni di “Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero” (artt. 11-1) mentre il Capo III approfondisce le “Autorizzazioni, spedizioni e vendita a distanza” di RAEE da parte di impianti o imprese(artt.20-22). Il Titolo III riguarda il “Finanziamento della gestione dei RAEE” (artt. 23-25), gli oneri informativi (Titolo IV), sul coordinamento-controllo e vigilanza sulla gestione dei RAEE, che passa attraverso la regolamentazione del Centro di coordinamento (artt. 34 e 35) e del Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE (art. 36).
Sanzioni
Il Titolo VI disciplina le le sanzioni prevedendo per:
- il distributore (art. 38) che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un’AEE (sanzione da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso);
- il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000) (vedi ulteriori violazioni infra art. 8 co2 lett. a)-h))mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro del Centro di Coordinamento (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000)
Antonio Sabatino
P.A.sSiamo