Pubblicato il G.U. il decreto SCIA 2

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Essendo stato già da tempo pubblicato il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ci attendevamo –fin dallo scorso luglio- la pubblicazione dello “SCIA 2”.

Insolitamente non arrivava questo decreto conosciuto da molti per i testi informali che circolavano. Alla fine, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 52), il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Tale decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonchè quelle per le quali è necessario il titolo autorizzativo e introduce le conseguenti disposizioni normative  di coordinamento.  Nel decreto inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia. L’articolo 3, infatti, modifica in più punti le norme del Testo unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, intervenendo con innovazioni sostanziali sulla disciplina di taluni procedimenti a cui le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi. Il decreto legislativo si compone di 6 articoli e di una allegata Tabella A, che effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.

Il decreto sarà in vigore compiuta la normale vacatio legis, ma è già consultabile al sito www.normattiva.it

Si acclude il link

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222

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