NCC e rimessa: partenza (dalla) e rientro (alla rimessa), necessità!

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la sentenza Cons. Stato Sez. V, 08/11/2017, n. 5152, conferma che, in materia di noleggio con conducente (NCC) la rimessa deve essere disponibile ed utilizzata, in quanto solo con lo stazionamento nella rimessa dichiarata risulta garantito che il servizio NCC cominci e termini nell’ambito del territorio che rilascia l’autorizzazione, pur potendosi poi svolgere senza limiti spaziali (L. n. 21/1992).

Dal quadro normativo discende che l’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale. La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è, quindi, coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto “… ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta” (art. 1 della citata L. n. 21 del 1992) (in termini, Cons. Stato, V, 23 giugno 2016, n. 2806)

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