Piste ciclabili ed itinerari ciclo pedonali.

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La differenza tra pista ciclabile ed itinerario ciclopedonale è ben rappresentata dalla sentenza T.R.G.A. Trentino-A. Adige Trento Sez. Unica, 23/08/2016, n. 326. In questo pronunciamento, il Collegio con riscontro delle disposizioni del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) e del suo regolamento attuativo (d.P.R. n. 495/2002), rileva che esse escludono che le piste ciclabili possano essere aperte, anche solo parzialmente, al transito di veicoli a motore (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 22.3.2005 n. 1236; T.r.g.a. di Trento, 26.1.2011, n. 12): ed infatti l’art. 3, n. 39 definisce la pista ciclabile come parte longitudinale della strada riservata alla circolazione dei velocipedi; gli artt. 157, co. 3, e 158, co. 1 lett. g) vietano in modo assoluto la sosta e la fermata dei veicoli a motore sulle piste ciclabili; l’art. 182, co. 9, impone ai velocipedi di transitare esclusivamente sulle piste loro riservate, se esistenti; l’art. 140, co. 7, del regolamento attuativo prescrive che le piste ciclabili siano separate dalle corsie di marcia mediante protezioni in elevazione sulla pavimentazione, ovvero strisce continue affiancate.

A conferma del divieto di tale promiscuità induce pure la lettura della norma introdotta nell’art. 2 del predetto codice (comma 3, lett. f bis), che ha definito quale “itinerario ciclopedonale” la strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada”: da tale disposizione, è stato ulteriormente osservato, “si evince chiaramente che particolari categorie di strade possono essere destinate all’uso promiscuo a prevalenza di velocipedi e pedoni, giammai il contrario” (Cons. di St. n. 1236/2005).

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