Impugnazione di atti amministrativi e interesse ad agire.

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Interessantissima decisione di Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 08/08/2017, n. 278, che traccia un importante solco nell’area dell’interesse ad agire avverso atti della P.A.

Partendo dal presupposto che l’azione a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, costituzionalmente garantiti, il Collegio osserva che l’azione di annullamento di un atto amministrativo è sottoposta a due fondamentali condizioni: a) l’interesse processuale che presuppone, nella prospettazione della parte, una lesione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, b) la legitimatio ad causam, costituita dall’essere titolare di un rapporto controverso in relazione all’esercizio del potere pubblico, in virtù del quale viene conferito al soggetto interessato alla contestazione giudiziale una posizione qualificata che lo distingue dal quisque de populo. In mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione è inammissibile, dovendo, in particolare, nel sistema giurisdizionale amministrativo ai fini dell’ammissibilità del ricorso, esservi piena corrispondenza tra titolo (o possibilità giuridica dell’azione) ed interesse sostanziale ad agire.

Più precisamente non può invocarsi un fumoso ed indefinito interesse del singolo a diritti, pure costituzionalmente garantiti, per radicare una legittimazione ad agire che, viceversa deve essere ben esplicitata nell’impugnazione e che determina, in mancanza, in una carenza legittimazione ad agire.

Solo a margine, si segnala che l’atto controverso era un’Ordinanza avente ad oggetto “Misure di contrasto al degrado urbano causato dall’accattonaggio e mendacità molesta” e che era stata impugnata comunque, “a prescindere”.

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