QUESITO: sanzioni amministrative stabilite in misura fissa: opera la regola del Pagamento in Misura Ridotta?

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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QUESITO:

Non sono pochi i casi pratici in cui il Legislatore, nel fissare gli importi delle sanzioni, non stabilisce il minimo ed il massimo edittale, ma si limita a stabilire una somma in misura fissa. Se procediamo a contestare una violazione, la somma da pagare in misura ridotta è quella intera fissata dal legislatore o può farsi pagare il doppio del minimo o un terzo del massimo a seconda della più favorevole al trasgressore?

 

RISPOSTA

Non genera problemi di compatibilità con il sistema sanzionatorio delineato dalla Legge n°689/1981, la circostanza che il Legislatore abbia previsto la sanzione in misura fissa e non in misura variabile tra un minimo ed un massimo.

La giurisprudenza (Cass. civ. Sez. lavoro, 12-05-2005, n. 9972) ha chiarito che le sanzioni stabilite da Legislatore in misura fissa sono coerenti sia con l’articolo 10 che con l’articolo 16 della legge n°689/1981, dovendosi ammettere i metodi di “oblazione” considerati dalla norma da ultimo richiamata, anche quando sia stabilito un margine edittale unico della sanzione pecuniaria.

In tal senso, l’ammissione al beneficio del pagamento in misura ridotta si raccorda alla terza parte del massimo edittale e non al doppio del minimo generale previsto dall’articolo 10 della menzionata legge; ciò per coerenza con il testo normativo e per il rilievo, ispirato dal buon senso pratico ed economico prima ancora che dalla razionalità giuridica, di non ritenere ammissibile la possibilità di pagamenti ridotti di misura meramente simbolica, che svuoterebbero di efficacia dissuasiva le norme sanzionatone che prevedono solo la sanzione in misura fissa (Cass. 2 agosto 2000 n. 10128).

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

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