Sospensione della patente per esaurimento del credito di punti. Qual è il Giudice competente? Si va consolidando la giurisdizione del Giudice Ordinario.

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Il TAR Friuli Venezia Giulia (Trieste Sez. I), con Sentenza  n°210/2014, ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto da un cittadino contro il provvedimento di revisione della patente di guida, adottato ai sensi dell’art. 126 bis D.Lgs. n. 285 del 1992.

Il Collegio, sulle motivazioni di seguito riportate, ritiene che, in materia sia prevalente la giurisdizione del Giudice Ordinario.

“La Sezione ritiene, invero, di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale, a mente del quale l’opposizione di cui agli articoli 22 e 23 della L. n. 689 del 1981 deve considerarsi, ormai, rimedio generale esperibile, salva espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli, aventi carattere di sanzione accessoria, di decurtazione dei punti della patente (SS.UU., 29 luglio 2008, n. 20544), che, ai sensi degli articoli 204 – bis, 205 e 216, comma 5, del codice della strada, rientrano nella competenza del giudice di pace (SS.UU. 23 aprile 2010, n. 9691), conseguendone, dunque, che anche l’impugnazione del provvedimento con il quale, a seguito dell’esaurimento del punteggio assegnato, è disposta la revisione della patente ex articolo 126 – bis del codice (e/o, come nel caso di specie, dell’atto con cui il relativo procedimento amministrativo viene avviato), che di tale categoria di atti fa indubbiamente parte, va ascritta al giudice ordinario (cfr. Tar Lombardia, Milano, III, 13 maggio 2013, n. 1260; Tar Piemonte, II, 13 dicembre 2012, n. 1343; id., 25 luglio 2012, n. 905; id., 11 aprile 2012, n. 444 id., 3 aprile 2012, n. 400)”.

 

Tale orientamento, attualmente condiviso da numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, C.d.S., I, 11 novembre 2011, n. 3495; T.A.R. Umbria, I, 22 ottobre 2010, n. 490; T.A.R. Lazio, Latina, I, 14 febbraio 2011, n. 141), trae, invero, supporto motivazionale in alcune pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (23 aprile 2010, n. 9691; 29 luglio 2008, n. 20544) ove si afferma che “la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale. In particolare va osservato che il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni: ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 204 bis e 205 come confermato anche dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 216, comma 5, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente”.

Questo, il passaggio che non ci convince:

“L’interpretazione indicata dalle Sezioni Unite appare, in verità, al Collegio preferibile rispetto a quella che, sottolineando le somiglianze tra la revisione della patente a seguito di esaurimento dei punti e quella di cui al successivo articolo 128 C.d.S., attribuisce anche l’ipotesi in questione alla cognizione del g.a.: ciò per il principio dell’omogeneità del sistema sanzionatorio delle violazioni del Codice della Strada, già sottolineato dalla Suprema Corte, e, soprattutto, per le sostanziali differenze tra due tipologie di revisione, una automaticamente consequenziale all’esaurimento dei punti della patente e l’altra, invece, caratterizzata dall’esercizio del potere discrezionale della p.a.”

La causa va riassunta innanzi al Giudice ordinario “entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”, ferma restando, comunque, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Soluzione strana, ma in via di sicuro consolidamento.

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo

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