Non aumenta, come si temeva, il contributo unificato, grazie ad un provvidenziale emendamento pervenuto in extremis, alla Legge di Stabilità, nelle fasi finali della ultima votazione, prodromica alla sua approvazione definitiva.
Tuttavia, nel mondo del contenzioso qualcosa è cambiato!
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 97.) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 46 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 rubricata alla voce “istituzione del giudice di pace”.
Detto articolo 46 si riferisce al regime fiscale delle attività, contenziose e conciliative, da svilupparsi innanzi al predetto giudice, allorquando il valore della causa non superi i 1.033 Euro. Per queste attività si paga il solo contributo unificato, stando al comma 1 dell’articolo 46. A seguito della novellazione avvenuta con “Legge di Stabilità” per l’anno 2015 viene inserito il seguente testo:
“1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall’attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Cosa viene a significare il predetto inserimento normativo?
Sicuramente la novella implica che per le cause di modesto valore restano esenti soltanto i diritti di cancelleria pari a 27 euro, derivandone un inasprimento generale dei costi, tenuto conto anche della centralizzazione e dell’accorpamento di molti uffici UNEP con il conseguente aumento delle spese di trasferta degli ufficiali giudiziari.
Un’implicazione succedanea è quella che attiene alle tipologie di cause che sono trattate innanzi al giudice di pace e che restano di modesto valore. Si tratta dell’opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie, sia di natura stradale che di diversa genesi (purché attratte alla competenza del predetto giudice).
Per una parte sarebbe lecito attendersi, dato che esiste il testo immutato degli articoli 6[1] e 7[2] del D.lgs n°150/2011, che le spese di notifica, per i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative, resti immutato nel suo regime e che nulla debba cambiare.
Tuttavia, per altra parte, la norma che si riferisce ai giudizi innanzi ai giudici di pace appare come adeguatamente speciale da meritare applicazione anche ai casi di giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative.
Sul punto, dato che la norma è freschissima, quanto alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attendiamo indicazioni di prassi da parte del Ministero della Giustizia; nelle more, ci poniamo il problema, in proprio e per conto dei lettori di questo sito a cui non dimentichiamo, con l’occasione, di rivolgere i nostri migliori auguri di un sereno 2015.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo
[1] Commi 8 e 13.
[2] Comma 7: “…Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria…”. Comma 13: “Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta”.