La mancata giustificazione del possesso del pass invalidi configura il reato di ricettazione

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  Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. Lo ha deciso la II sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 47129 del 14 novembre 2011

IL CASO Veniva aperto un procedimento nei confronti dell’imputato perché ritenuto colpevole di aver circolato alla guida di un’autovettura munita di un falso certificato di autorizzazione al transito ed al parcheggio libero nelle aree riservate agli invalidi emesso dal comune di Napoli a favore di altro soggetto già da tempo deceduto. Assolto dalla Corte d’Appello di Napoli per uno dei capi di imputazione (quello relativo al reato di tentata truffa aggravata) perché il fatto non sussiste, i giudici territoriali si limitavano soltanto a rideteminare la pena per l’altro capo d’imputazione, appunto la ricettazione. Avverso la predetta sentenza veniva presentato ricorso per cassazione dal difensore dell’imputato che lamentava la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato ex art. 606, comma primo, lett. e), c. p. p.

LA DECISIONE DELLA CORTE Per la Corte di legittimità il ricorso è infondato in quanto la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio riservato agli invalidi integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 codice penale) anche in assenza del timbro a secco e dell’attestazione di autenticità, che non incide sulla rilevanza penale del falso quando, è il caso de quo, il contrassegno appare e sia usato come originale, grazie anche alla capacità degli strumenti di copia in grado di riprodurre il documento simili all’originale e, di conseguenza, in grado di trarre in inganno la pubblica fede. (Cass. Sez. 5, sent. n. 14308 del 19/03/2008, dep. 04/04/2008, Rv. 239490). Ergo ha ritenuto non condivisibile la tesi, anche se di difesa, secondo la quale il comportamento di colui che fa uso improprio della fotocopia del documento originale potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di truffa. La corte territoriale “ha dato congruamente atto delle caratteristiche del documento trovato in possesso dell’imputato e delle modalità di rinvenimento dello stesso e che il ricorrente non ha addotto alcun elemento contrario circa le fattezze del documento che vada al di là del fatto che si tratta di una mera fotocopia dell’originale”. Inoltre gli ermellini hanno richiamato il principio giurisprudenziale per il quale “ai fini della configurabilità dei delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza” (Cass. Sez. 2, sent. n. 41423 del 27/10/2010, dep. 23/11/2010, Rv. 248718)“

Mimmo Carola

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