Falsificazione permesso “invalidi”? non sempre è reato.

0
1

La sentenza della Cassazione Penale n°19040 depositata lo scorso sette maggio 2015, ci rammenta che è principio ormai da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “l’alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integri il delitto di falsità materiale; ciò in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza dell’originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l’attestazione di conformità legalmente appostavi (v. Cass. Sez. V 3 novembre 2011 n. 9608)”.

Nel fatto, all’imputato era stato ascritto il possesso e l’esposizione sul lunotto della propria autovettura della fotocopia a colori di un permesso per invalidi, relativo alla propria madre, per l’accesso alla zona cittadina di traffico limitato. L’imputato veniva condannato in primo grado, per tale fatto, nei due precedenti gradi di giudizio. La cassazione, di contro, ha ritenuto il contrario ed ha mandato assolto il prevenuto dalle ipotesi di reato di falso materiale, ritenendo che, al più -ove fosse stata contestata tale ipotesi e si fosse provata l’idoneità ad ingannare del documento fotocopiato- potesse considerarsi praticabile la sola ipotesi di reato di truffa.

La sentenza della cassazione ci dice che -quindi- l’ipotesi di reato di falso è collegata ad un quid pluris rispetto alla mera fotocopia a colori (magari alterata) di un permesso per “invalidi”.

La sentenza è utile ai giudici di merito per futuri giudizi e per gli avvocati. 

Per gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria essa è, al più, un momento di approfondimento culturale. Delle ipotetica notizia di reato, occorre sempre riferire all’A.G. salvo questo poi i giudici verranno a decidere, dopo pochi o molti anni dalla scoperta del fatto.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui