Disturbo della quiete: il delicato confine tra art. 659 cp e L.447/1995.

0
244

A seguito di giudizio abbreviato condizionato, conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, una corte di merito siciliana ritenne, nel 2012, una persona responsabile del reato di cui all’art. 659, comma 1 cod. pen., condannandolo alla pena dell’ammenda, con riferimento ad una condotta di abuso di strumento sonori in ore notturne nell’ambito di un’attività di discoteca.

Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto ricorso per cassazione.

Del tema del disturbo della quiete e del riposo ci siamo già occupati con la pittoresca sentenza che qui si segnala (“Can che abbaia non morde” però procura disturbo della quiete… se il disturbo è concreto e diffuso.), tuttavia la sentenza che ci apprestiamo a riportare per stralcio è veramente significativa, sia sul piano della corretta definizione del confine tra l’art. 659 cp e la L. 447/1995 che sul piano del principio di specialità di cui all’articolo 9 della L.689/1981.

Orbene,  la Corte di Cassazione, sez. III Penale, con sentenza n. 5735 depositata il 9 febbraio 2015, ha confermato la ricostruzione del giudice di prime cure.

“Secondo l’alto consesso, l’articolo 659 cod. pen., inserito nel codice penale tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque determinato e cagionato con modalità espressamente e tassativamente determinate; l’altra, disciplinata dal secondo comma, che punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autorità. “La giurisprudenza di questa Corte non è unanime nell’individuare l’ambito di operatività della ipotesi contravvenzionale sanzionata dall’art. 659, comma 2 cod. pen., riscontrandosi tre diversi orientamenti: il primo che riconosce all’art.10 della legge quadro un effetto abrogativo integrale del secondo comma della disposizione codicistica; il secondo, che limita, invece, tale effetto abrogativo ai soli casi di superamento dei limiti fissato dalla legge-quadro verificatosi nell’ambito di esercizio di mestieri rumorosi, che resterebbero soggetti alla sola sanzione amministrativa prevista dalla legge-quadro, mentre la disposizione penale resta applicabile in caso di esercizio di attività rumorose in spregio a disposizioni impartite dall’autorità con modalità o per ragioni diverse da quelle prese in considerazione dalla legge quadro ed il terzo, che, in considerazione della diversità dei beni giuridici tutelati dall’art. 659 cod. pen. e dalla legge 447/1995, nega qualsiasi effetto abrogativo al menzionato art. 10 della legge-quadro (si rinvia, per i riferimenti specifici, alla relazione n. 33 del 15 maggio 2009 del Massimario che segue ed integra la precedente segnalazione di contrasto n. 48 del 22 maggio 2007). Nelle successive pronunce la situazione di contrasto non è mutata, riscontrandosi adesioni al secondo (Sez. 1, n. 23866 del 9/6/2009, Valvassore, Rv. 243807; Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009, Fiumara, Rv. 245563; Sez. 1, n. 39852 del 12/6/2012, Minetti, Rv. 253475; Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012, Carrozzo, Rv. 254088;Sez. 1 n. 25601 del 19/4/2013, Casella, non massimata; Sez. 3, n. 13015 del 31/1/2014, Vazzana, Rv. 258702; Sez. 3, n. 42026 del 18/9/2014, Claudino, non massimata) ed al terzo (Sez. 1, n. 33413 del 7/6/2012, Girolimetti, Rv. 253483; Sez. 1, n. 4466 del 5/12/2013 (dep. 2014), Giovannelli, Rv. 259156; Sez.3 n.37184 del 3/7/2014, Torricella, non massimata) degli indirizzi interpretativi richiamati, mentre il primo risulta, almeno al momento, del tutto abbandonato. 

Va però osservato, con riferimento all’orientamento fondato sulla diversità del bene giuridico tutelato dalla norma codicistica e dalla legge quadro sull’inquinamento acustico, che una simile soluzione sembra essere ostacolata proprio dal tenore letterale delle disposizioni contenute nella legge 447/95. Si è infatti sostenuto (cfr., da ultimo Sez. 1, n. 4466 del 5/12/2013 (dep. 2014), Giovannelli, Rv. 259156, cit.) che la fattispecie penale di cui all’art. 659, comma 2 cod. pen. ”…contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma 1, estraneo all’illecito amministrativo previsto dalla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, che tutela genericamente la salubrità ambientale: tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell’art. 659 cod. pen., a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone”. In effetti, l’art. 1 della legge 447/95, nell’individuare le finalità perseguite, specifica che “la presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione”.  Nel successivo art. 2, ove vengono fornite le definizioni, si chiarisce, al comma 1, lett. a), che per inquinamento acustico si intende “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.  La lettera b) del medesimo comma fornisce, invece, la seguente descrizione di ambiente abitativo: “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive”. Alla luce di tali specificazioni, la evidenziata differenza del bene giuridico tutelato non sembra sostenibile, risultando, anzi, quello considerato dalla legge quadro ben più ampio, in quanto il legislatore non si è limitato a prendere in esame esclusivamente la tutela dei singoli individui, perché la sua attenzione risulta focalizzata verso un ben più ampio contesto, valutando ogni possibile effetto negativo del rumore, inteso, appunto, come fenomeno “inquinante”, tale cioè, da avere effetti negativi sull’ambiente, alterandone l’equilibrio ed incidendo non soltanto sulle persone, sulla loro salute e sulle loro condizioni di vita, facendo la norma riferimento, come si è detto, anche agli ecosistemi, ai beni materiali ed ai monumenti. Riguardo, invece, al diverso indirizzo che riconosce un rapporto di specialità tra l’art. 659, comma 2 cod. pen. e l’art. 10 della legge 447/95, merita attenzione il contenuto di quest’ultima disposizione, la quale punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria, “chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera a)”.  Per sorgenti sonore fisse si intendono, secondo la definizione fornita dall’art. 2, comma 1, lett. c), “gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative”. Sono invece sorgenti sonore mobili “tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)” (art. 2, comma 1, lett. d). Sempre lo stesso art. 2 definisce, alla lett. e), i valori limite di emissione come “il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa” e, alla lettera f), i valori limite di immissione come “il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”.  Detti limiti, ai fini dell’applicabilità della sanzione amministrativa, devono essere infine fissati secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera a) e, cioè, “a; sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.  Va a questo punto ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 (dep. 2011), Di Lorenzo, Rv. 248722), secondo le quali, in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte.  Deve così ritenersi, avuto riguardo anche al contenuto dell’art. 659, comma 2, cod. pen., il quale, come è noto, sanziona “chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità”, che una piena sovrapponibilità tra le due fattispecie si avrà soltanto nel caso in cui l’attività rumorosa si sia concretata nel mero superamento dei valori limite di emissione specificamente stabiliti in base ai criteri delineati dalla legge quadro, causato mediante l’esercizio o l’impiego delle sorgenti individuate dalla legge medesima, restando conseguentemente escluso il superamento di soglie di rumore diversamente individuate o generate da altre fonti, oltre, ovviamente, tutte quelle condotte che si estrinsecano nell’esercizio di attività rumorose svolte in violazione di altre disposizioni di legge o delle prescrizioni dell’autorità. Restano da considerare i rapporti intercorrenti tra il primo ed il secondo comma dell’art. 659 cod. pen., oggetto di plurime valutazioni da parte della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che il reato di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen. resta assorbito in quello previsto dal secondo comma, avente medesima obiettività giuridica, se il disturbo sia arrecato nel normale esercizio di un mestiere rumoroso, mentre risulta integrato in via autonoma se l’esercizio del predetto mestiere eccede le sue normali modalità o ne costituisce uso smodato (cfr. Sez. 3, n. 42026 del 18/9/2014, Claudino, non massimata, cit.; Sez.3, n. 37313 del 3/7/2014, Scibelli, non massimata; Sez. 1, n. 46083 del 6/11/2007, Cerrito, Rv. 238168; Sez.l, n. 30773 del 25/5/2006, Galli, Rv. 234881). In altre occasioni, più esplicitamente, si è operata una distinzione tra le due ipotesi contemplate dall’art. 659 cod. pen., rilevando che la condotta sanzionata dal secondo comma è soltanto quella costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell’autorità che disciplinano l’esercizio della professione o del mestiere, mentre l’emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone rientra nella previsione del primo comma, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l’abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso (v. Sez. 1, n. 1075 del 6/12/2006 (dep. 2007), Raggio, Rv. 235791; Sez. 1, n. 382 del 19/11/1999 (dep. 2000), Piccioni, Rv. 215139; Sez. 1, n. 3908 del 26/3/1997, Cavallini, Rv. 207381; Sez. 1, n. 7188 del 2/5/1994, Sereni, Rv. 199730 ed altre prec. conf.).  Tali osservazioni sono pienamente condivisibili, atteso che, il secondo comma dell’art. 659 cod. pen. tiene conto della intrinseca rumorosità di determinate attività che il legislatore preventivamente disciplina attraverso disposizioni specifiche o apposite prescrizioni, la mera violazione delle quali viene penalmente sanzionata (qualora non si risolva nel solo superamento dei limiti fissati secondo le disposizioni della legge quadro), mentre il primo comma sanziona il disturbo della pubblica quiete, che ben può essere causato esorbitando dal normale esercizio di una determinata attività con condotte concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di di persone”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va pertanto affermato il principio secondo il quale l’ambito di operatività dell’art. 659 cod. pen., con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge 447/95, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2 della legge quadro; quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio del mestiere o dell’attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall’art. 659 comma 2 cod. pen., mentre, nel caso in cui l’attività ed il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659, comma 1 cod. pen.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui