Martellate pomeridiane rumorose, sanzioni amministrative non contestate immediatamente; legittimità.

0
6

Con sentenza del 09-10-2014, la sezione seconda del Tribunale di Padova ha rimarcato che –in materia di sanzioni amministrative diverse da quelle previste dal codice della strada- l’obbligo di contestazione immediata della violazione resta poco rigoroso, conformemente alla nostra tradizione giurisprudenziale. “Si deve evidenziare come la giurisprudenza di legittimità sostenga che il principio dell’obbligatoria contestazione immediata dell’infrazione sia stato stabilito dalla legge solo con riguardo alle violazioni del Codice della Strada, e che quindi non possa essere esteso anche agli altri tipi di infrazioni (Cass. 16.2.05 n. 3128). La Suprema Corte, sul punto, ha fatto proprio il principio di diritto stabilito con la sentenza n. 13774/02, secondo il quale la disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall’art. 14 della L. n. 689 del 1981 – secondo cui è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa – trova applicazione con riguardo ad ogni tipo di violazione amministrativa, fatte salve soltanto le violazioni del Codice della Strada, per le quali due apposite disposizioni (gli artt. 200 e 201 C.d.S.) stabiliscono una diversa disciplina speciale.”

La conferma del predetto principio di diritto nasce dalla contestazione mossa da persona sanzionata a norma del D.Lgs 447/1995, avverso l’ordinanza con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria accertata dalla Polizia Municipale di Padova.

Il ricorrente, responsabile di inchiodare e effettuare lavori rumorosi in una fascia oraria in cui il regolamento comunale preclude tali attività, si era lagnato, tra l’altro, della mancata contestazione immediata della violazione. Le sue doglianze non sono state ritenute meritevoli di accoglimento dal giudici padovano che, nel rigettare il ricorso, ha condannato la parte soccombente anche al pagamento delle spese dei giudizio, in favore dell’amministrazione opposta.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui