Per la “residenza” occorre autocertificare la legittima detenzione dell’immobile: contrasto all’occupazione abusiva ed ai contratti di locazione “in nero”.

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Può essere sfuggito ai più, la vicenda normativa finalizzata alla “lotta all’occupazione abusiva  di  immobili” rinnovava con il 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.

È bene immediatamente prendere contatto con il testo dell’articolo 5 del citato decreto, e leggerlo con molta attenzione:

“1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  può chiedere la residenza  ne’  l’allacciamento  a  pubblici  servizi  in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A  decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, gli atti  aventi  ad  oggetto  l’allacciamento  dei servizi di energia elettrica, di  gas,  di  servizi  idrici  e  della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della  volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono  essere  stipulati  o comunque adottati, qualora non riportino i  dati  identificativi  del richiedente e il  titolo  che  attesti  la  proprietà,  il  regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare  in  favore della quale si richiede l’allacciamento. Al  fine  di consentire  ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell’utente  e  il  loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono  tenuti  a  consegnare   ai   soggetti   somministranti   idonea documentazione relativa al  titolo  che  attesti  la  proprietà,  il regolare possesso o la regolare detenzione  dell’unità  immobiliare, in  originale  o  copia  autentica,  o  a  rilasciare   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445.

1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi  di  edilizia residenziale pubblica  non  possono  partecipare  alle  procedure  di assegnazione di alloggi della  medesima  natura  per  i  cinque  anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre  2015,  gli effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.

Con circolare n°14 del 1 settembre 2014, il Ministero dell’interno ha stabilito che la richiesta di iscrizione anagrafica deve essere corredata delle informazioni necessarie a far conoscere la legittimità del titolo di possesso dell’immobile ove s’intendere assumere la residenza, avendolo eletto a propria dimora abituale.

Ne deriva che, nelle more della definizione della nuova modulistica, va autocertificato, presso l’anagrafe quanto previsto dalla normativa sopra riportata, indicando i dati catastali dell’immobile, ed in caso di locazione, i connessi riferimenti contrattuali, necessariamente registrati presso l’agenzia delle entrate.

La domanda che ci si pone è: si vuole contrastare l’occupazione abusiva degli immobili o locazione “in nero” degli immobili (fatto pur commendevole ma secondario)?

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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