Tettoie, permesso di costruire e sanzioni per abuso.

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La realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza ad un muro preesistente, non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio, con modifica del prospetto. La sua costruzione, pertanto, necessita del previo rilascio di permesso di costruire, e non è assentibile mediante semplice denuncia di inizio di attività, anche attesa la perdurante modifica dello stato dei luoghi che produce sul tessuto urbano. La mancanza del previo assenso legittima, quindi, l’applicazione della sanzione demolitoria, che costituisce atto dovuto per l’Amministrazione comunale, a prescindere dal lasso di tempo intercorso dalla realizzazione abusiva (Cons. Stato Sez. VI, 26/01/2015, n. 319).

Ciò conferma quanto anche dedotto dalla giurisprudenza penale (Cass. pen. Sez. III, 26/06/2013, n. 42330) in materia, secondo cui: “Integra il reato previsto dall’art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell’edificio sul quale viene realizzata”.

Ritorniamo, peraltro, a sottolineare come, sulle pagine di questo sito, il tema era stato già segnalato in passato:

Tettoie e pensiline. Necessità del permesso a costruire.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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