Stamattina mi sono svegliato con spirito critico/polemico. Prova ne è la circostanza che, dalla mera lettura della circolare del 30 gennaio 2017 -diramata dal ministero dell’interno, avente ad oggetto: “ Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni”- ho tratto occasione di riflessione caustica verso coloro che sono abili investigatori in ragione dell’interesse all’investigazione; mi riferisco, in particolare a quelli che –in materia stradale- fanno “spulcio” dei pubblici registri, ogni volta che leggono una targa, solo quando c’è da “riscuotere”, mentre le targhe possono passare inosservate, quando la scoperta della “irregolarità” non procura denaro per l’Ente da cui si dipende. L’esempio è facile a farsi: numerosi comandi di polizia locale si sono riforniti di tecnologie utili a leggere le targhe delle auto ed a confrontarle con le risultanze del pubblici registri, onde spedire a casa dell’intestatario proditori avvisi ed inviti, preordinati alla notificazioni di violazioni (es.: art. 80 o 193 cds) che sarebbe giusto contestare immediatamente; gli stessi comandi minacciano di procedimento disciplinare quegli agenti che –nell’accertare le violazioni in materia di sosta- si preoccupano di verificare –consultando gli archivi pubblici- se il veicolo controllato sia oggetto di pignoramento. La causa di questa così divaricata prassi risiede nel fatto che: nel primo caso, c’è da giustificare una spesa (l’acquisto di uno strumento tecnologico) e da realizzare un provento (il pagamento della sanzione); nel secondo caso c’è solo una “gran rottura di scatole” non accompagnata da profitto di alcun genere.
Buone o cattive che siano le norme, si devono applicare tutte; questo è un imperativo inderogabile per chi indossa una divisa. Quindi, la strategia dei “due pesi e due misure”, relativa ai due termini di paragone su cui ho esemplificato è, se non altro, immorale e da essa occorre guardarsi.
Concluso il sermone (voglia il lettore apprezzare l’autoironia) passiamo ai fatti giuridici:
Questa è la previsione dell’art. 521 bis cpc, rubricato alla voce “Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”.
La norma prevede: “Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo”.
A fronte di codesta norma, il Ministero, con la circolare 300/A/756/17/101/20/21/4 del 30/01/2017 fa qualche precisazione sul contenuto della circolare n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 del 8.08.2016 con la quale erano state dettate disposizioni operative per l’ipotesi di rinvenimento di veicoli sottoposti a pignoramento, disponendo che “qualora gli organi di polizia rinvengano in qualunque modo un veicolo sul quale grava un pignoramento, dopo aver verificato che siano trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell’atto al debitore, procederanno a ritirare la carta di circolazione ed il certificato di proprietà ed a consegnare il veicolo all’Istituto Vendite Giudiziarie più vicino che, da quel momento, assumerà la custodia del bene. Il ritiro della carta di circolazione e dei documenti di proprietà non comporta l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’art. 214 CdS; si precisa, pertanto, che il riferimento ad esso contenuto nella circolare indicata in premessa non è da intendersi in senso tecnico. Da ciò deriva che gli operatori, all’atto dell’accertamento, dovranno redigere verbale di rinvenimento e recupero del veicolo, nonché di affidamento in custodia all’ I.V.G. competente che si prenderà in carico il veicolo secondo le modalità già precedentemente concordate a livello locale”.
Il ministero dell’interno, dimostra coerenza della sua mission con i fini istituzionali: applicare la legge, indipendentemente dalla sua utilità per chi la applica.