IL D.lgs. N. 222 del 25 novembre 2016, meglio conosciuto come SCIA 2, ha modificato ed in parte abrogato l’articolo 110 del regolamento di esecuzione del T.U. di Leggi di Pubblica Sicurezza che prevedeva l’autorizzazione di cui all’articolo 57 del TULPS per la costruzione di impianti provvisori in occasione di festività civili e religiose, in relazione all’articolo 110 R.D. 635/1940 comma 1 “ è soggetta alla licenza contemplata dall’art. 57 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasine di festività civili, o religiose o in qualsiasi altra contigenza. La nuova previsione normativa prevede che “L’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune…” la competenza è trasferita in capo al Sindaco e non più in capo all’Autorità di P.S.
L’Autorizzazione è stata sostituita dalla comunicazione al SUAP competente per territorio. Il venire meno dell’autorizzazione di Polizia (art. 57 TULPS), fa si che non necessitano più i requisiti di cui all’articolo 11 del TULPS e non si possono imporre le prescrizioni di cui all’articolo 9 TULPS cosi come già previsto per le analoghe comunicazioni per le agenzie di affari di cui all’art. 115 TULPS ( risoluzione Ministero dell’Interno del 19/12/2013) in quanto la comunicazione è un atto finalizzato a rendere noti all’autorità, deputata ai controlli, gli elementi necessari al loro corretto svolgimento. La comunicazione da inviare al Comune deve essere corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all’articolo7 del D.M.22 gennaio 2008, n.37
Restano comunque ferme le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico previste dai regolamenti comunali, nonché il rispetto del codice della strada ed il regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico.
Pur modificando il riferimento sanzionatorio, resta la natura penale della sanzione applicandosi l’articolo 221 comma 2/c del TULPS che prevede L’arresto fino a 2 mesi o ammenda fino ad € 103, è ammessa l’oblazione ai sensi dell’articolo 162 bis c.p..
ARTICOLO 110 R.D. 635/1940 | ARTICOLO 221 comma 2 TULPS |
L’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
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Salvo quanto previsto dall’art. 221, bis le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 103 (lire duecentomila) |