Interessantissima decisione della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 19/09/2014, n. 19801) che enuclea tutti i possibili rimedi giurisdizionali avverso la cartella di pagamento.
Il ricorso al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale o l’avviso di mora è ammissibile allorquando sia viziato il procedimento di formazione del titolo esecutivo, sia mancata la preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, manchi il provvedimento sanzionatorio o la cartella esattoriale sia priva delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stata emessa un’ordinanza-ingiunzione e sia stata ritualmente notificata, si facciano valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo quali more, pagamento, prescrizione.
Con riferimento alla forma dell’opposizione:
avverso la cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, e’ ammissibile l’opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689 del 1981 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all’opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 cod. proc. civ. (sulla cui ammissibilità non incide l’art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, inapplicabile al di fuori della materia tributaria), in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all’opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale.
Ovviamente, nel caso di mancata notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, l’opposizione va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall’articolo 204 bis cod. strada, e non in quello di trenta giorni di cui all’articolo 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, essendo a tal fine essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell’opposizione.
Competenza del giudice adito:
giudice competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. La mancata indicazione del comune nel cui territorio è stata commessa la violazione non consente di individuare il giudice di pace competente in quello indicato nel caso di Ordinanza Ingiunzione (emessa in sede di opposizione amministrativa). Di conseguenza va applicato il criterio sussidiario costituito dall’art. 18 c.p.c., vale a dire il foro generale delle persone fisiche. E ciò in considerazione del fatto che nel giudizio ex L. 689/81, l’opponente assume la posizione dell’attore in senso formale, ma attore in senso sostanziale è l’amministrazione procedente e, pertanto, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell’Amministrazione.
Vizi della cartella di pagamento:
vanno impugnati con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
Nullità della notifica della cartella di pagamento:
vanno impugnati, parimenti, con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione.
Michele Orlando
P.A.sSIAMO