Il personale assunto a titolo gratuito per attività di affiancamento o collaborazione, in quanto pensionato della Pubblica Amministrazione non può rivestire la qualifica di Comandante della Polizia Municipale.

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È di questo avviso la Prefettura di Avellino che ha diniegato la qualifica di P.S. Al Comandante incaricato della Polizia Municipale di  Atripalda provincia di Avellino ritenendo che l’incarico conferitogli dall’Amministrazione comunale non gli consente di poter svolgere attività operativa in quanto in netto contrasto con “l’art.6 del Dl 90/2014 convertito in legge 114/2014, che nel modificare la disciplina in materia di incarichi, ha previsto il divieto già per le amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza”[1].  La medesima norma prevede che incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per la durata non superiore di un anno”. Infatti al Comandante incaricato, pensionato dell’arma dei Carabinieri gli sono stati affidati compiti di “affiancamento”  con dicitura in modo del tutto generica  e l’eventuale attribuzione della qualifica di P.S. snaturerebbe la natura dell’incarico gratuito e ciò farebbe indurre a pensare ad un impiego operativo di detto soggetto con chiara elusione della norma statale.

Se è condivisibile tale tesi è da ritenersi che vi siano seri problemi anche sull’attribuzione della qualifica di cui all’art. 57 c.p.p. Ufficiale di Polizia Giudiziaria) con tutti i risvolti operativi in materia di Polizia Giudiziaria e cioè, dalla nullità degli atti a firma del comandante con l’obbligo del segreto per la polizia Giudiziaria nella fase delle indagini preliminari. Infatti un Comandante privo della qualifica di Ufficiale di P.G. non solo non potrebbe firmare gli atti di P.G. da trasmettere all’Autorità Giudiziaria, ma non ne potrebbe neanche conoscere il contenuto.

 Ne consegue che anche le  assunzioni ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 devono essere fatte con selezione pubblica ossia con procedura comparativa e di verifica della presenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente come palesemente sancito dalla citata norma e per consolidata giurisprudenza da ultimo TAR Lazio Sentenza n. 3670/2015. Sempre a tal proposito il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 204/2014 chiarisce inoltre che “l’eventuale assunzione a termine, sia pure a titolo gratuito, sarebbe incompatibile con il ruolo del comandante di corpo che, in quanto figura apicale del settore, è preposto alla tutela di interessi di natura non occasionale né contingente, tanto che, a garanzia della continuità dell’esercizio, in assenza del comandante, le medesime funzioni vengono svolte dal vice comandante”.

La ratio della norma che prevede la deroga agli incarichi gratuiti nella Pubblica Amministrazione, come chiarito dalla circolare del Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione n. 06/2014 – Prot. n. 68800 del 04/12/2014, è quella di attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell’Ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno e non quella di continuare a svolgere il ruolo di dirigente, aggirando la normativa sulle assunzioni.

 1) Art. 5 comma 9 D.L. 95/2012 cosi come modificato dalla legge di conversione 07/08/2012 e dall’art. 6, comma 1 D.L. 90/2014  convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 11/08/2014È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’ art. 1 ,comma 2 della legge  31/12/2009 n. 196 ché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 31/08/2013 N. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013 n. 125 . Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia

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