Una questione principiata nel Comune di Treno, molti anni fa, approda alla Suprema Corte il 2 febbraio 2016 per esitare nella sentenza, depositata il 3 marzo 2016, n°4130 (sezione seconda).
Il tema dominante dei tre gradi di giudizio può così riassumersi: ad avviso dei ricorrenti le sanzioni amministrative per mancata esposizione del ticket della sosta a pagamento sarebbero illegittime in quanto mancherebbe una “adeguata presenza nella zona di stalli liberi riservati alla sosta senza limitazioni”. Nello specifico, parte ricorrente invoca la pronuncia delle S.U. n. 116/2007, che sancirono l’annullabilità delle contravvenzioni elevate agli automobilisti che avessero omesso il pagamento della sosta nelle cosiddette strisce blu, indicative di parcheggio a pagamento qualora, nelle zone limitrofe, mancassero aree di sosta gratuita, escludendo da queste le zone con disco orario, lo scarico di merci e gli stalli per disabili.
L’invocato precedente giurisprudenziale, ad avviso del collegio, non è pertinente, in quanto afferisce a casistica diversa da quella tratta a giudizio.
Nel caso trentino, il Comune aveva ben disciplinato le zone di sosta blu, prevedendo la stretta inerenza dell’area oggetto di disciplina segnaletica al centro storico e, per esso, la particolare rilevanza urbanistica utile a sottrarre la scelta comunale al bilanciamento degli spazi preconizzato dalla norma Art. 7 comma 8 C.d.S).
Insomma, la norma prescrive: “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.
La giurisprudenza sostiene, in merito, che la discrezionalità dell’amministrazione comunale nel definire le zone non è viziante se non gravemente irrazionale; nel caso di specie, a Trento, sono stati razionali.
Pino Napolitano