Con ordinanza del Ministro della salute 2 settembre 2014, pubblicata nella G. U. n. 231 del 4 ottobre 2014, era stato disposto il divieto di vendita di sigarette elettroniche con presenza di nicotina ai minori degli anni diciotto, fino al termine del 5 ottobre 2015.
Prima della scadenza di detto termine, Il Ministero della Salute ha emanato l’Ordinanza 22 settembre 2015, avente ad oggetto “Proroga dell’ordinanza 2 settembre 2014 concernente il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina”, pubblicata sulla G. U. n. 230 del 3 ottobre 2015.
Con il nuovo provvedimento, il Ministero ha prorogato il divieto di vendita delle sigarette elettroniche ai minori per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta; fino al 2 ottobre 2016.
Di seguito l’Ordinanza 22 settembre 2015.
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 22 settembre 2015
Proroga dell’ordinanza 2 settembre 2014 concernente il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.
(GU n. 230 del 3-10-2015)
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”, che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;
Visto l’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;
Visto il parere del 4 giugno 2013 reso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità, con cui si forniscono una serie di raccomandazioni e prescrizioni, affinché il Ministero della salute adotti le conseguenti e sufficienti azioni preventive e di divieto tra le quali, in particolare, che venga mantenuto il divieto di vendita ai minori di anni 18 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 26 giugno 2013, concernente il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e il divieto di utilizzo delle medesime sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2013;
Visto l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con il quale è stato disposto il divieto dell’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale;
Visto il rapporto redatto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in data 21 luglio 2014, in materia di sigarette elettroniche con nicotina, nell’ambito delle iniziative
collegate all’esecuzione della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo, autorizzata e ratificata dall’Italia con legge 18 marzo 2008, n. 75;
Tenuto conto che il citato rapporto riporta,tra l’altro,le determinazioni e le raccomandazioni scientifiche, adottate dal Gruppo di studio sulla regolamentazione dei prodotti di tabacco della materia in questione, tra le quali, al punto 51, il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con nicotina;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 2 settembre 2014, concernente il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 4 ottobre 2014, il cui
termine di validità scade il 5 ottobre 2015;
Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE e in particolare il considerando 48 che lascia liberi gli Stati membri, tra l’altro, di introdurre un limite di età per le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica;
Rilevato, pertanto, che allo stato, in carenza di una specifica disposizione normativa prevista dall’ordinamento, permangono le ragioni di necessità e urgenza, esplicitate nelle menzionate ordinanze del 26 giugno 2013 e del 2 settembre 2014, che impongono l’adozione di misure cautelari finalizzate alla prevenzione dei rischi connessi all’uso delle sigarette elettroniche, da parte dei minori nonchè alla tutela della loro salute;
Ritenuta l’opportunità, per quanto sopra evidenziato e nelle more dell’emanazione di una norma nella materia de qua, di prorogare l’efficacia della citata ordinanza 2 settembre 2014;
Ordina
Art. 1
1. L’efficacia dell’ordinanza 2 settembre 2014 è prorogata di dodici mesi, a
decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2015
Il Ministro Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2015