Dopo le proroghe (da ultimo: “decreto mille proroghe 2017”; rectius: D.L. dicembre 2016, n. 244, rubricato alla voce “Proroga e definizione di termini”, in GU n.304 del 30-12-2016.), è anche arrivata l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma che ha preconizzato, nel nostro ordinamento, l’associazionismo coatto delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni.
Con un articolato ricorso al TAR, infatti, alcuni piccoli comuni campani, “patrocinati” da ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), hanno impugnato la circolare n°323 del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2015 (avente ad oggetto l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unioni o convenzioni, da parte dei comuni) con cui il Ministro Alfano aveva “minacciato il pugno duro” nei confronti dei comuni renitenti verso il dovere di associazionismo coatto, ritendendola lesiva della libertà (costituzionalmente garantita) dei comuni nella stipula delle convenzioni.
Un ricorso di elevata qualità tecnica (occorre dirlo!), in quanto doveva aggirare l’insidiosa trappola della inammissibilità, stante la strutturale carenza di interesse dei comuni ricorrenti per mancanza di una lesione concreta e attuale, anche alla luce del fatto che la circolare impugnata era stata ridimensionata dallo stesso Ministero nonché per il fatto che l’obbligo di Legge di cui si discuteva era stato rinviato nella sua efficacia dai “decreti mille proroghe” (a volersi tacere del fatto che una circolare, quasi mai è concretamente lesiva).
Il TAR Lazio (Sezione 1 ter) con ordinanza n°1027, depositata lo scorso 20 gennaio 2017, batte in breccia la questione di inammissibilità (pur dedotta dal resistente ministero) e –inquadrata la questione nell’alveo della sua giurisdizione esclusiva (art. 133, comma 1, lettera a) n°2 del C.P.A.)- arriva al vaglio della censura di illegittimità costituzionale delle Norme che avevano animato la circolare impugnata, ritenendole rilevanti e non manifestamente infondate: “La questione di costituzionalità dell’art. 14, co. 26 – 31, d.l. n. 78 del 2010, è, dunque, pregiudiziale rispetto alla decisione …, risultando quest’ultima strettamente dipendente dall’esito del giudizio di costituzionalità”.
Qui non è il caso di dilungarci sulle interessantissime valutazioni del Collegio, in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme segnalate “come incostituzionali” dal ricorso ASMEL (resta il fatto, per chi volesse leggerle, che il testo della sentenza è liberamente fruibile al sito della giustizia amministrativa).
Vale la pena di rammentare, tuttavia, che la natura maldestra e raffazzonata dell’azione dei recenti Governi (che hanno dato per scontata la contrazione dell’autonomia locale, senza attendere che la riforma costituzionale fosse compiuta) viene sempre di più allo scoperto ed è giusto che ciò si sappia.
In ordine alla questione dell’associazionismo coatto dei piccoli comuni, attendiamo ora le parole della Consulta.
Per adesso rimarchiamo il fatto che l’Autonomia Locale (per quello che resta dal soffocamento del taglio della finanza locale) almeno in linea teoria resiste.
Complimenti
ha battuto sul tempo tutti
Ed in ogni ha centrato perfettamente i termini della questione
Mi piace solo aggiungere che il Ministero non ha ridimensionato di sua sponte la Circolare
Appena ne ha avuto notizia, ASMEL ha inviato anch’essa una circolare a tutti i Prefetti
Evidenziando il rischio che potessero incorrere in procurato danno erariale, nominando migliaia di Commissari destinati a rientrare a mani vuote per l’evidente irragionevolezza ed inapplicabilità della norma, come ben sa chiunque operi negli Enti Locali….
Un caro saluto
Concordo pienamente nel riconoscere ad ASMEL un ruolo straordinario in questa vicenda ed in altre di cura dei propri associati. Oggi è l’unica associazione di Enti Locali che persegue il fine di proteggere l’Autonomia Locale. Anci da anni ha smarrito questo ruolo (a voler essere buoni nel ritenere che lo abbia mai esercitato).
Cordiali Saluti