Metti il caso che sei un detentore di armi comuni da sparo;
metti il caso che una sera vai a cena con amici ed alzi un tantinello il gomito;
metti il caso che, quella stessa sera, esci dal ristorante e ti poni alla giuda della tua auto dimenticando che, sovente, ci sono pattuglie di polizia stradale che controllano l’alcolemia ai conducenti;
metti che ti fanno l’alcol test e che ti trovano leggermente ubriaco.
Se si verificano queste coincidenza, per carità, ricordati di non essere scostumato e volgare con gli agenti, specie se vuoi continuare a detenere armi.
Quanto sopra non è una favola, ma la sintesi elementare dei fatti che si evincono dalla sentenza 1604 del 13 luglio 2015, con cui il TAR Milano ha respinto il ricorso di una persona che si è vista applicare il provvedimento di divieto detenzione armi, spiccato dalla competente prefettura sulla base sia dell’accertamento della guida sotto l’effetto dell’alcol che sulla base del suo deferimento all’AG per oltraggio a pubblico ufficiale.
“Come rimarcato dalla Sezione in altre controversie (cfr. 7 aprile 2014, n. 911), occorre, considerare che la disciplina di cui agli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 773/1931 è diretta al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso e inosservanza degli obblighi di custodia, ovvero, ancora, dalla commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo del mezzo di offesa. I provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, e che, quindi, sia inequivocamente in possesso di una capacità di autocontrollo. I provvedimenti di reiezione, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’incisione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto, fermo restando in capo all’Amministrazione l’onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta al diniego (o, come nella specie, alla sospensione del titolo), ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime. Tali posizioni riflettono la giurisprudenza ampiamente maggioritaria (Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2014, n. 5595; TAR Lazio – Roma, 13 gennaio 2015, n. 475)”.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo