La fine del trattenimento in servizio dopo il DL 90/2014

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A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 90/2014, è fatto divieto di disporre trattenimenti in servizio a beneficio del personale che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo. Ciò è l’effetto della previsione del comma 2 dell’articolo 1 del citato D.L. a mente del quale: “2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati”.

Sul quesito posto da un Comune, in ordine alla possibilità di prorogare fino alla fine del 2014 o, quanto meno, fino al 31 ottobre 2014, il trattenimento in servizio di un Vice Comandante di Polizia Municipale, il Ministero dell’interno, con parere del 4 agosto ha risposto in maniera negativa, Dovendosi applicare la norma che prevede la cessazione in data anteriore, laddove il trattenimento stesso, già in corso, cessi in data anteriore al 31 ottobre 2014.

Si tratta dei primi effetti della riforma di questa estate e della evidente inderogabilità dei relativi vincoli.

Francesco Tolino

 

P.A.sSiamo

 

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