Ordine illegittimo e licenziamento: leading case nel conflitto tra segretario comunale e comandante della polizia municipale.

0
313

A pagina 20 del sole 24 ore del 20 aprile 2018 si leggeva: “Cassazione. Il dipendente a sua difesa può richiedere l’ intervento del giudice del lavoro anche in forma urgente. L’ordine illegittimo va eseguito. I giudici estendono alla pubblica amministrazione le regole del settore privato”.

La faccenda ha attirato la mia curiosità in relazione alla circostanza che la situazione di fatto attiene (in parte) ad una lite tra segretario comunale e comandante della polizia municipale; dal che ho cercato la sentenza (nel caso di specie: “Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 10-01-2018) 19-04-2018, n. 9736).

Orbene, Con sentenza n. 1748/2016 la Corte di appello di Roma aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato da un Comune ad una dipendente. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta in tale sentenza, la predetta dipendente aveva adito il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Latina e, premesso di avere svolto funzioni di Comandante della Polizia Municipale aveva dedotto che, a partire dal maggio 2003 il Sindaco e il Segretario Comunale (quest’ultimo anche con le funzioni di Dirigente Generale, Responsabile della Polizia municipale e preposto all’Ufficio dei procedimenti disciplinari) avevano iniziato a tenere nei suoi confronti atteggiamenti vessatori costituenti “mobbing”, attraverso l’imposizione di ordini professionalmente dequalificanti e la privazione di funzioni istituzionali, fino al licenziamento irrogato per mancata ottemperanza agli ordini del superiore ed assenze ingiustificate dal servizio. Il Tribunale adito aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, con conseguente diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre aveva dichiarato non esservi luogo a provvedere sulle rimanenti domande, da intendersi rinunciate ex art. 75 c.p.p., comma 1 per avvenuta costituzione di parte civile della dipendente nel giudizio penale (per abuso di ufficio e falso) a carico del Sindaco, del Segretario Comunale e di altri soggetti a vario titolo coinvolti nei fatti descritti. Il Giudice di primo grado aveva osservato che, alla stregua del Regolamento della Polizia Municipale, al Comandante del Corpo di Polizia Municipale erano demandate funzioni di responsabilità del servizio e che quindi la dipendente aveva tutti i poteri di gestione ed organizzazione del lavoro dei vigili urbani, mentre al Segretario Comunale, per lo stesso Regolamento, era demandata la sovrintendenza allo svolgimento dei compiti affidati al Corpo. Aveva dunque affermato che il Comandante organizza e gestisce il Corpo di Polizia Municipale, mentre il Segretario comunale impartisce al predetto Comandante le direttive di ordine generale. Sulla scorta di tale premesse, aveva ritenuto che le condotte contestate, relative alla mancata osservanza dei servizi programmati dal Segretario comunale, non integrassero condotte idonee a giustificare la sanzione espulsiva: l’attribuzione dei poteri che alla dipendente derivavano dal Regolamento escludeva di poter dare rilevanza, ai fini del giudizio di proporzionalità, al “turbamento della regolarità del servizio e alla confusione per la sovrapposizione degli ordini”, ragioni poste alla base del recesso. Tale sentenza era stata impugnata da entrambe le parti, ma la Corte di appello di Roma, rigettato l’appello proposto dalla dipendente, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, aveva dichiarato la nullità del licenziamento. In conclusione, la Corte distrettuale aveva ritenuto che tutte le mancanze poste a base del licenziamento e dei precedenti provvedimenti disciplinari, ivi comprese le assenze dal servizio, risultavano collegate alla inosservanza delle disposizioni provenienti dal Segretario Comunale in contrasto con quelle provenienti dalla stessa dipendente nell’esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi di Comandante del Corpo, cosicché la mancata osservanza di quei disposizioni non costituisce inadempimento. Per la cassazione di tale sentenza il Comune ha proposto ricorso affidato a sei motivi.

L’esito del giudizio di Cassazione può così riassumersi: si può essere licenziati per non aver ottemperato ripetutamente ad ordini ricevuti, anche se illegittimi.

Con le parole del Collegio “La sentenza impugnata è incorsa in un’ulteriore violazione di legge laddove ha affermato che il dipendente che non condivida direttive o istruzioni impartite dal superiore ovvero dal datore di lavoro ovvero le ritenga dequalificanti abbia il potere o il diritto di disattenderle in luogo del più limitato diritto di azionare i rimedi giurisdizionali predisposti dall’ordinamento per l’accertamento della illegittimità di tali direttive o istruzioni ai fini dell’annullamento. Nell’ambito del rapporto di lavoro privato, questa Corte ha affermato che la nozione di insubordinazione, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale(Cass. n. 7795 del 2017). Più in generale il lavoratore può chiedere giudizialmente l’accertamento della legittimità di un provvedimento datoriale che ritenga illegittimo, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d’urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c.,e può legittimamente invocare l’eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo nel caso in cui l’inadempimento del datore di lavoro sia totale (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 831 del 2016 e n. 18866 del 2016). Tali principi trovano applicazione nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, anche in ragione del rinvio operato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui